RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 16 MARZO 2016, N. 5249 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Dedotta nullità di ordini di investimento - Rilievo officioso della nullità del contratto quadro da parte del giudice, anche d’appello - Esclusione - Ragioni. In tema di intermediazione finanziaria, ove sia stata dedotta dall’investitore la nullità dei soli ordini di investimento, deve escludersi che il giudice, anche in sede di appello, possa rilevare d’ufficio la nullità del contratto quadro per difetto del requisito della forma scritta. Invero, da un lato, il rilievo officioso della nullità riguarda solo il contratto posto a fondamento della domanda e, quindi, i singoli contratti di investimento, dotati di una propria autonoma individualità rispetto al contratto quadro, sebbene con esso collegati dall’altro, il principio del rilievo officioso della nullità va coordinato, nel giudizio di gravame, con quello del divieto di domande nuove, cosicché l’istanza, ivi formulata per la prima volta, di declaratoria della nullità non può essere esaminata, potendo solo convertirsi nella corrispondente eccezione con la conseguenza che, nella specie, il giudice di appello non può dichiarare d’ufficio la nullità del contratto quadro, traducendosi tale pronuncia nell’inammissibile accoglimento di una domanda nuova. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 26243/2014 la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, Cpc, salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cpc - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345. SEZIONE PRIMA 15 MARZO 2016, N. 5089 PROVA CIVILE - POTERI O OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI. Definizione di notorietà - Criterio legale di giustificazione del fatto - Disconoscimento o riconoscimento di un fatto notorio - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di intermediazione finanziaria. La definizione di notorietà” desumibile dall’art. 115, comma 2, Cpc si impone come criterio legale di giustificazione del giudizio di fatto, in quanto è destinata ad individuare le premesse di fatto che possono assumersi per vere anche in mancanza di prova. Ne consegue che, nel giudizio di cassazione, il riconoscimento o il disconoscimento di un fatto come notorio può essere censurato solo per vizio di motivazione dipendente dall’erronea determinazione dei criteri di notorietà, mentre sfugge al sindacato di legittimità l’erroneo giudizio sulla notorietà che non sia desumibile dalla motivazione, non dipendendo dall’utilizzazione di criteri impropri. Nella specie, la S.C. ha confermato la valutazione del giudice di merito, che, in un giudizio risarcitorio intentato da un risparmiatore nei confronti di un intermediario finanziario, aveva ragionevolmente desunto la prova del danno dal sopravvenuto fallimento della Cirio nell’anno successivo all’acquisto dei valori mobiliari e dal conseguente notorio azzeramento di questi ultimi . Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 17906/2015 il ricorso al fatto notorio attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si basi su un’inesatta nozione del notorio - da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo - e non anche per inesistenza o insufficienza della motivazione, non essendo egli tenuto ad indicare gli elementi su cui si fonda la sua determinazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva desunto la notorietà dello stato di insolvenza del gruppo societario di cui era parte la resistente da numerose notizie di stampa non soltanto specialistiche, né esclusivamente locali .