RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 14 MARZO 2016, N. 5001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - STATO D’INSOLVENZA - IN GENERE. Ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente - Accertamento incidentale dello stesso - Necessità - Limiti - Pronuncia giudiziale a cognizione piena di accertamento del credito - Rinvio ad essa - Sufficienza - Condizioni. Ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso, salvo che la sua esistenza risulti già accertata con una pronuncia giudiziale a cognizione piena, potendo, in tal caso, onde adempiere al suo dovere di motivazione, limitarsi ad un mero rinvio ad essa, con l’obbligo, invece, ove rilevi significative anomalie, tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, di dare specificamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad allontanarsi dalla precedente decisione. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza 6306/2014 ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione dei crediti toglie all’inadempimento del debitore il significato indicativo dell’insolvenza, cosicché il giudice deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, degli stessi .