RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 4 APRILE 2016, N. 6461 COMUNE - ORGANI - SINDACO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE. Ordinanza ex art. 3, comma 16, della legge 94/2009 - Impugnazione - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In tema di occupazione abusiva di suolo pubblico, l’art. 3, comma 16, della legge 94/2009, stabilendo che il sindaco può” - non deve” - ordinare il ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio commerciale, gli attribuisce un potere discrezionale, che incide su interessi legittimi, sicché l’impugnazione dell’ordinanza è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Fattispecie concernente ordinanza del sindaco di Roma a tutela delle aree cittadine ubicate nel perimetro del sito UNESCO . Si richiama, Cass. Sez. 2, Ordinanza 20547/2007 in tema di abusiva occupazione di spazi pubblici, l’avviso di liquidazione che ingiunga il pagamento di una somma a titolo di canone virtuale per l’occupazione abusiva del suolo pubblico non costituisce una duplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente al verbale d’infrazione dell’art. 21 comma primo e quarto del Codice della Strada, ma il corrispettivo della presunta concessione dell’uso esclusivo di un bene pubblico. Ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbia ad oggetto la contestazione dell’avviso di liquidazione, in quanto non proposta nelle forme ordinarie davanti al giudice competente, da identificarsi fino all’entrata in vigore dell’art. 3 bis, primo comma, lett.B , Dl 203/2005, convertito con modifiche nella legge 248/2005, nel giudice ordinario, e successivamente nel giudice tributario.