RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 19 FEBBRAIO 2016, N. 3331 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI – ABITAZIONE. Art. 155 quater cc applicabile ratione temporis” - Casa familiare - Caratteristiche identificative - Individuazione - Fattispecie. La qualificazione giuridica di un immobile come casa familiare”, ai sensi dell’art. 155 quater cc applicabile ratione temporis” , postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto con l’acquisto in comunione , ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell’immobile. In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto tale l’immobile acquistato in comproprietà dai genitori, che lì avevano iniziato la convivenza, prima della nascita del figlio, nella prospettiva di farne il luogo ove avrebbero vissuto insieme, ed ha escluso la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall’abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita . Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza 14553/2011 l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 quater cc, rispondendo all’esigenza di conservare l’ habitat” domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di assegnazione della casa familiare”, relativa ad immobile acquistato allo stato di rustico, oggetto di lavori di completamento ed occasionalmente utilizzato dalla famiglia, durante il matrimonio, nel solo periodo estivo . SEZIONE PRIMA 17 FEBBRAIO 2016, N. 3134 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - DEGLI ENTI LOCALI. Tassa automobilistica provinciale di cui all’art. 4 della l.p. Trento 10/1998 - Applicazione del privilegio ex art. 2752, comma 4, cc - Fondamento. Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752, comma 4, cc, non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali e provinciali, così come chiarito dall’art. 13, comma 13, del Dl 201/2011, conv., con modif., dalla legge 214/2011, che ha fornito un’interpretazione autentica del menzionato comma. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall’art. 4 della l.p. Trento 10/1998, avente natura tributaria ed afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza 13301/2012 il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 cc, non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall’art. 4 della legge prov. Trento 10/1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale .