RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 4 APRILE 2016, N. 6451 APPALTO CONTRATTO DI - CORRISPETTIVO - IN GENERE. Rivalsa IVA sul corrispettivo di appalto - Natura privatistica - Conseguenze in ordine alla giurisdizione. La controversia promossa dall’appaltatore nei confronti del committente per rivalsa dell’IVA sul corrispettivo di appalto ha natura privatistica, senza alcun profilo o riflesso di spettanza del giudice tributario, ancorché sorga questione circa la corrispondenza tra le somme versate a titolo di imposta e quelle dovute in relazione alle aliquote in concreto applicabili, atteso che la statuizione al riguardo non investe il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma si risolve in un accertamento incidentale nell’ambito del rapporto privatistico fra soggetto attivo e soggetto passivo della rivalsa, nel quale l’obbligazione ex lege” del committente si aggiunge all’ammontare del corrispettivo, rimanendo soggetta al regime civilistico. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza 18577/2004 la controversia promossa dall’appaltatore della costruzione di un immobile nei confronti del committente per rivalsa dell’I.V.A. sui corrispettivi di appalto ha natura esclusivamente privatistica, senza alcun profilo o riflesso tributario, ancorché sorga questione circa la corrispondenza tra le somme concretamente versate a titolo di imposta e quelle effettivamente dovute in relazione alle aliquote in concreto applicabili, atteso che la statuizione al riguardo non investe il rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma si risolve in un accertamento incidentale nell’ambito del rapporto privatistico fra soggetto attivo e soggetto passivo della rivalsa, nel quale l’obbligazione ex lege” del committente si aggiunge all’ammontare del corrispettivo e rimane soggetta al relativo regime civilistico. SEZIONI UNITE 25 MARZO 2016, N. 6023 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI – DESTINAZIONE. Dismissione di immobili pubblici - Diritto di opzione del conduttore - Esercizio - Conseguenze - Preliminare azionabile davanti al giudice ordinario - Sussistenza - Mutamento di qualifica dell’immobile - Irrilevanza. In tema di dismissione di immobili pubblici, quando il conduttore accetta l’offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, esercitabile anche con azione ex art. 2932 cc davanti al giudice ordinario, essendo ormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell’offerente ed essendo irrilevante il successivo mutamento della qualifica dell’immobile nella specie, riclassificato come di pregio” . Si vedano a Sez. U, Sentenza 12106/2012 in tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, l’art. 3 del Dl 351/2001, conv. in legge 410/2001, nel riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l’acquisto di detti beni al prezzo determinato dai commi 7 e 8 del medesimo articolo, pari al prezzo di mercato diminuito del trenta per cento, ed escludendo tale riduzione per gli immobili di pregio, rappresenta il risultato di un bilanciamento di interessi che il legislatore ha compiuto fra l’aspirazione dei conduttori dei suddetti immobili ad acquistare ad un valore inferiore a quello di mercato e le esigenze degli enti previdenziali di non svendere proprietà prestigiose ne consegue che il decreto con cui il Ministro dell’economia individua gli immobili di pregio presenta un contenuto di discrezionalità pubblicistica, a fronte del quale i conduttori delle unità interessate vantano un interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. b Sez. U, Sentenza 9692/2013 in tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, poiché la quantificazione del prezzo contenuto nell’offerta da effettuarsi al conduttore dell’immobile ad uso residenziale per consentirgli l’esercizio del diritto di opzione, di cui all’art. 3 del Dl 351/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge 410/2001, e successivamente ulteriormente riformato è connotata, in ragione delle variabili che la determinano, da discrezionalità pubblicistica, ne è precluso al giudice ordinario un sindacato non circoscritto alla sola sua legittimità, bensì di merito, di tipo sostitutivo delle valutazioni dell’amministrazione, sicché la controversia relativa alla sua non corrispondenza al prezzo di mercato” come previsto dalla legge, rimanendo nella sfera di determinazione dell’ente pubblico, non integra violazione del diritto soggettivo di opzione del conduttore, ma solo un interesse legittimo alla corretta formazione della volontà dell’amministrazione, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo.