RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 14 GENNAIO 2016, N. 529 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE. Giudizio di rendiconto nei confronti del curatore cessato - Mera contestazione di negligenza nella conduzione della procedura - Azione di responsabilità proposta in separato giudizio - Rapporto di pregiudizialità tra i due processi ex art. 295 Cpc - Esclusione - Fondamento. Qualora la curatela contesti il conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza nella conduzione della procedura, senza, tuttavia, chiedere la sua condanna al risarcimento dello specifico danno così cagionato alla massa, il relativo giudizio, riguardando la sola domanda di non approvazione del rendiconto, non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ex art. 295 Cpc, rispetto all’azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore, atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, ai fini di quanto richiestogli, sicché l’eventuale sentenza di approvazione del rendiconto non preclude uno specifico autonomo accertamento da parte del giudice investito dell’azione di responsabilità. Si vedano i Cass. Sez. 2, Sentenza 3434/2011 in considerazione dell’inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato ed oggetto del processo nel quale questo si è formato, l’efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio. ii Sez. 1, Sentenza 18438/2011 è ammissibile l’azione di responsabilità nei confronti del cessato curatore fallimentare, pur in assenza della previa revoca dell’incarico e nonostante l’avvenuta approvazione del rendiconto, in quanto, da un lato, nonostante l’art. 38 legge fall. preveda l’ipotesi della revoca del curatore prima dell’esercizio dell’azione di responsabilità, tale indicazione non deve considerarsi tassativa, bensì solo normale secondo l’id quod plerumque accidit”, con esclusione, quindi, di ogni effetto preclusivo in dipendenza di dimissioni volontarie e preventive, accettate dall’ufficio e seguite da sostituzione, e dall’altro lato, perché l’approvazione del rendiconto non ha effetto preclusivo di detta azione, che ha la sua sede naturale, ma non esclusiva, nel giudizio di rendiconto, attesa l’ammissibilità della scissione del controllo gestionale da quello contabile. SEZIONE PRIMA 14 GENNAIO 2016, N. 518 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI LIMITI RISPETTO A TERZI . Giudicato di simulazione - Efficacia nei confronti del creditore del simulato alienante - Condizioni. Ai sensi dell’art. 2909 cc, l’accertamento contenuto nella sentenza che ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto nei rapporti tra il simulato alienante ed un suo creditore, nonché nei confronti del simulato acquirente, non può essere invocato da altro creditore della medesima parte, se non sia intervenuto in quel giudizio, non rientrando egli nel novero degli aventi causa” da una delle parti, ai sensi e per gli effetti della norma menzionata. In senso conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza 13938/2012 ai sensi dell’art. 2909 cc, l’accertamento contenuto nella sentenza che ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto nei rapporti tra il simulato alienante ed un suo creditore, nonché nei confronti del simulato acquirente, non può essere invocato da altro creditore della medesima parte, se non sia intervenuto in quel giudizio, non rientrando egli nel novero degli aventi causa” da una delle parti, ai sensi e per gli effetti della norma menzionata.