RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 24 MARZO 2016, N. 5944 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE. Ricorso per cassazione sull’impugnazione degli atti di liquidazione - Cessione del credito del ricorrente - Effetti - Inammissibilità del ricorso del cedente e dell’intervento del cessionario - Fondamento. Qualora il creditore ammesso al passivo ricorra per cassazione in ordine all’impugnazione degli atti di liquidazione dei beni della società in amministrazione straordinaria e successivamente ceda il credito a terzi, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire è inammissibile, altresì, l’intervento in giudizio del cessionario del credito, giacché questo non è l’oggetto dell’accertamento, ma solo il presupposto della legittimazione attiva in ordine alla domanda di accertamento dell’invalidità degli atti dispositivi posti in essere dal commissario straordinario. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 12247/2009 in tema di impugnazione degli atti di liquidazione compiuti nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, il procedimento di cui all’art. 65 del D.Lgs. 270/1999 va promosso, davanti al tribunale, dal soggetto che lamenta la lesione di un proprio diritto soggettivo, ed in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati, e pertanto, nel caso in cui si tratti della cessione di un complesso aziendale, nei confronti dell’amministrazione straordinaria dell’impresa insolvente quale venditrice e dell’acquirente del complesso venduto la partecipazione al giudizio anche del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha emanato gli atti di autorizzazione all’esecuzione del programma di vendita, non è di ostacolo alla disapplicazione incidentale di tali atti, ex art. 5 della legge 2248/1865, all. E, quando il giudice sia chiamato ad indagare, sulla base della domanda e delle difese, se il comportamento lesivo del diritto soggettivo trovi una valida giustificazione nelle autorizzazioni rilasciate dal Ministero.