RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 14 GENNAIO 2016, N. 501 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE – SOCIETA’. Società di persone con due soli soci - Recesso di un socio - Mancata ricostituzione della pluralità dei soci - Estinzione della società - Esclusione - Scioglimento della società - Conseguenze - Fallibilità - Termine di cui all’art. 10 legge fall. - Decorrenza. Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci nella specie, una società in nome collettivo e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, cc, non già la sua estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l’anno dall’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 10 legge fall. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 18964/2013 lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l’estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società. SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 14 GENNAIO 2016, N. 443 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI. Ammissione al passivo richiesta da uno studio associato - Esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale - Presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cc - Prova contraria - Ammissibilità - Contenuto. La richiesta di insinuazione di un credito al passivo fallimentare, se proveniente da uno studio associato, lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato, e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cc, salva l’allegazione e la prova di un accordo tra gli associati che, in deroga al modello normativo previsto dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 96/2001, preveda la cessione all’associazione del credito al compenso per la prestazione professionale svolta dal singolo associato, che ha, in tal caso, natura personale e, quindi, privilegiata. Si richiama, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 11052/2012 la proposizione della domanda per ottenere l’ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale, e, dunque, l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2, cc, salva l’allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, Cpc .