RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA 14 GENNAIO 2016, N. 433 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE. Violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell’altro - Prova di un unico episodio di percosse - Motivo di addebito - Sufficienza - Fondamento. In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. In senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza 817/2011 in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 11 GENNAIO 2016, N. 223 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L’ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE. Determinazione dell’assegno divorzile - Utilità economicamente valutabili - Occupazione de facto” di immobile da parte del coniuge avente diritto all’assegno - Irrilevanza - Fondamento. In sede di divorzio, ai fini della determinazione del relativo assegno, deve tenersi conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, di qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, determinante un risparmio di spesa, salvo che l’immobile sia occupato in via di mero fatto, trattandosi, in tale ultima ipotesi, di una situazione precaria ed essendo le difficoltà di liberazione, da parte del proprietario, un aspetto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali. Si vedano a Cass. Sez. 1, Sentenza 26197/2010 in sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione. b Cass. Sez. 1, Sentenza 5447/1981 ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, nel concetto di reddito sono ricompresi non solo gli utili in danaro, ma anche le utilità che sono suscettibili di valutazione economica. Pertanto, l’uso di una casa di abitazione, legittimato da un diritto reale, costituito dal coniuge obbligato all’assegno a favore dell’altro coniuge, costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione.