RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 1 SETTEMBRE 2015, N. 17397 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE. Società avente ad oggetto attività agricola - Dismissione di tale attività - Mancato esercizio di altra attività imprenditoriale - Assoggettabilità a fallimento - Esclusione - Fondamento. Una società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l’originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l’imprenditore commerciale. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza 1344/2013 nell’attività dell’impresa agricola - con riferimento al testo, ratione temporis” applicabile, anteriore alla novella di cui al D.Lgs. 228/2001 - rientrano - oltre alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura ed all’allevamento del bestiame cui la legge 102/1992 ha aggiunto l’acquacoltura - anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie, dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, ove sia riscontrabile uno stretto collegamento fra l’attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti, come finalizzata all’integrazione od al completamento dell’utilità economica derivante dalla prima secondo il naturale svolgimento del ciclo produttivo deve invece escludersi questo vincolo di strumentalità o complementarità funzionale quando l’attività dell’imprenditore, oltre a perseguire finalità inerenti alla produzione agricola, risponda soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e realizzi quindi utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o comunque prevalenti rispetto ad essa. b Sez. 1, Sentenza 8690/2013 l’indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un’impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell’art. 1 legge fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l’intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L’apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell’art. 2135, terzo comma, cc, integrato dalle previsioni della legge 96/2006 sulla disciplina dell’agriturismo, tenuto conto che quest’ultima costituisce un’attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l’attività agricola non può esaurirsi nell’accertamento dell’utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all’uso, nel suo esercizio, di dotazioni quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti e di ulteriori risorse sia tecniche che umane dell’azienda, che sono normalmente impiegate nell’attività agricola. SEZIONE PRIMA 3 SETTEMBRE 2015, N. 17520 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE. Sospensione di contratti bancari e di leasing ex art. 169 bis l.fall. - Revoca - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con il quale la corte di appello abbia revocato la sospensione di contratti bancari e di leasing concessa dal tribunale nell’ambito di un concordato con riserva, atteso che i provvedimenti di cui all’art. 169 bis l.fall., investendo istanze proponibili dal debitore sia prima che dopo il decreto di ammissione alla procedura concordataria, oltre che da lui reiterabili nel corso di quest’ultima, sono inidonei a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato. Non si segnalano precedenti specifici.