RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 15 MARZO 2016, N. 5078 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE. Tariffa di igiene ambientale - Assoggettamento ad IVA - Esclusione - Fondamento. La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente. Il principio era già stato enunciato da Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza 4723/2015 la tariffa di igiene ambientale TIA , per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, ha natura tributaria attesa l’assenza di un rapporto di corrispettività, proprio del meccanismo di commisurazione del tributo secondo la disciplina prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997, sicché non è assoggettabile ad IVA, che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con la previsione di cui all’art. 3 del Dpr 633/1972 - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo del servizio prestato .