RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 11 GENNAIO 2016, N. 214 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L’ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE. Contributo per il mantenimento dei figli - Revisione ex art. 9 della legge 898/1970 - Valutazione del giudice - Contenuto. In ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli minori, proposta ex art. 9 della legge 898/1970, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. Si veda Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza 14143/2014 in materia di revisione dell’assegno divorzile, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto ed ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale. Nelle specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, assumendo che il marito non poteva eludere il suo obbligo di mantenimento della moglie creando una esposizione debitoria dovuta ad un acquisto immobiliare, e che l’accertamento, a carico del primo, di un’evasione fiscale rendeva incerto l’ammontare dei suoi redditi attuali, comunque evidentemente superiori a quanto dichiarato .