RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 5 FEBBRAIO 2016, N. 2276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE. Domanda di mantenimento del figlio minore - Accessorietà alla domanda di responsabilità genitoriale - Conseguenze ex art. 3 del Regolamento CE 4/2009. Ai sensi dell’art. 3, lett. d, del Regolamento CE 4/2009, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito della domanda di responsabilità genitoriale, a quest’ultimo spetta la giurisdizione anche sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONI UNITE 4 FEBBRAIO 2016, N. 2201 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE DELLA - ORDINE DELLE QUESTIONI – PREGIUDIZIALI. Questione di nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio - Pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione - Sussistenza - Fondamento. La questione relativa alla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio riguarda la valida costituzione del rapporto processuale, sicché deve essere esaminata prima della questione di giurisdizione, la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti. In senso conforme si era già così espresso il risalente precedente delle Sez. U, Sentenza 1492/1976 la questione relativa alla nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio, attenendo alla regolare Costituzione del rapporto processuale, deve essere esaminata prima della stessa questione di giurisdizione, poiché anche tale questione, che ha carattere preliminare rispetto ad ogni altra di rito o di merito, presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.