RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 3 FEBBRAIO 2016, N. 2052 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Diritto all’indennizzo ex artt. 46 della legge 2359/1865 o 44 del Dpr 327/2001 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Le controversie aventi ad oggetto le indennità dovute dall’amministrazione ex artt. 46 della legge 2359/1865 o 44 del Dpr 327/2001 non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 80/1998, atteso, da un lato, che nei confronti del beneficiario, terzo proprietario, confinante con l’opera pubblica ed estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con l’amministrazione-autorità, nel cui ambito possa individuarsi una posizione d’interesse legittimo, soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e, dall’altro, anche tenendo conto del carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, l’art. 34, comma 3, lett. b , prevede una riserva di giurisdizione ordinaria per la determinazione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa. Si richiama, Cass. Sez. U, Ordinanza 9342/2006 le controversie aventi ad oggetto l’indennità dovuta dall’amministrazione ai sensi dell’art. 46 della legge 2359/1865, per i danni derivanti dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 80/1998, atteso che nei confronti del beneficiario non è configurabile un rapporto diretto con l’amministrazione-autorità nell’ambito del quale possa configurarsi una posizione di interesse legittimo, la cui cognizione è soggetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, anche tenendo conto che il carattere indennitario della prestazione, comunque collegata ad un procedimento espropriativo, è inquadrabile nella riserva di giurisdizione ordinaria che l’art. 34, comma terzo, lett. b prevede per la determinazione delle indennità conseguenti all’adozione di atti di natura espropriativa .