RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 3 FEBBRAIO 2016, N. 2050 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - TRASFUSIONE DEL SANGUE UMANO . Danni da emotrasfusione - Rifiuto della P.A. all’istanza di transazione del danneggiato - Impugnazione - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento. In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull’interesse all’osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l’impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo, cui spetta decidere, nel merito, se l’atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile. Si richiama Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza 17403/2014 in materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della Salute non ha l’obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato attesa la necessità della forma scritta ad substantiam” dell’accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l’intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonché l’esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull’ an” che sul quantum”, in ordine all’interesse a reciproche concessioni con la controparte.