RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 15 giugno 2015, n. 12317 COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE. Rinvio pregiudiziale - Obbligo del giudice di merito di conformarsi - Contrasto con una pronuncia della S.C. a sezioni unite in materia di giurisdizione - Irrilevanza. La pronuncia emesse dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea vincola il giudice di merito, il quale ha l’obbligo di conformarsi alla stessa anche ove sia in contrasto con una pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite nella specie, in tema di giurisdizione passata in giudicato, ritenuta non conforme al diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte medesima. Si veda, in precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza 9127/2015 il principio di intangibilità del giudicato riveste una tale importanza, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea che in quelli nazionali, che la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che il diritto dell’Unione Europea non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, nemmeno se ciò permetterebbe di risolvere una situazione di contrasto tra il diritto nazionale e quello dell’Unione . SEZIONE PRIMA 12 giugno 2015, n. 12263 CONTO CORRENTE CONTRATTO DI - RECESSO - IN GENERE. Recesso della banca - Cristallizzazione del debito - Obbligo del fideiussore nei limiti del massimale - Interessi moratori maturati dopo il recesso - Obbligo del fideiussore oltre il limite del massimale - Sussistenza - Fondamento. In caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile anche allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cc per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell’abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati. Si veda anche Cass. Sez. 3, Sentenza 3805/2004 in relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l’effetto della caducazione della garanzia, perché l’estensione della limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l’indicazione dell’importo massimo garantito riferito al solo capitale, oltre accessori e spese”, l’importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale . SEZIONE PRIMA 12 giugno 2015, n. 12262 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediario finanziario - Mancata informazione sulla propensione al rischio del cliente, omessa rappresentazione a quest’ultimo dei rischi dell’investimento, compimento di operazioni inadeguate - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Fondamento - Danno risarcibile - Quantificazione. In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell’intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest’ultimo i rischi dell’investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza 8462/2014 in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti cosiddetto contratto quadro” , mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro”. Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cc, la nullità del cosiddetto contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha escluso che la denunciata violazione delle norme previste dall’art. 21, comma 1, lett. a e b, del D.Lgs. 58/1998, in sede di stipula del contratto di intermediazione finanziaria, potesse rilevare ai fini dell’accoglimento della domanda di nullità o di risoluzione del contratto medesimo .