RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 29 MAGGIO 2015, N. 11225 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETÀ INTELLETTUALE - PLAGIO E CONTRAFFAZIONE. Plagio musicale - Inibitoria pronunciata ex art. 156 della legge 633/1941 - Efficacia nel territorio nazionale - Esecuzione in uno Stato estero - Delibazione da parte del giudice o autorità di quest’ultimo - Necessità. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI. In genere. • La pronuncia del giudice italiano che, accertato il verificarsi di un plagio musicale, inibisca, ex art. 156 della legge 633/1941, al responsabile dello stesso ed ai cessionari dei diritti di utilizzazione economica della canzone costituente plagio, l’ulteriore sua diffusione, esplica la propria efficacia all’interno del territorio nazionale, ma può comunque avere esecuzione anche in uno Stato estero previa sua delibazione da parte del giudice o delle Autorità competenti di quest’ultimo. • In tema di quantificazione del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di una canzone di cui sia rimasto accertato il plagio, il giudice ha il potere-dovere di commisurarlo, nell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall’attività vietata, che assurge ad utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo. • Il primo principio è inedito. • Con riguardo al secondo, si vedano a Sez. 3, Sentenza 11353/2010 l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora - come accade soprattutto se il soggetto leso non è persona nota - non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere conformemente ad un principio recepito dall’art. 128 della legge 633/1941, novellato dal D.Lgs. 140/2006, non applicabile alla specie ratione temporis” il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione. b Sez. 3, Sentenza 8730/2011 in tema di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’illecito sfruttamento del diritto d’autore, ai fini della valutazione equitativa del danno determinato dalla perdita del vantaggio economico che il titolare del diritto avrebbe potuto conseguire se avesse ceduto a titolo oneroso i diritti dell’opera, si può ricorrere al parametro costituito dagli utili conseguiti dall’utilizzatore abusivo, mediante la condanna di quest’ultimo alla devoluzione degli stessi a vantaggio del titolare del diritto. Con tale criterio, la quantificazione del risarcimento, più che ripristinare le perdite patrimoniali subite, svolge una funzione parzialmente sanzionatoria, in quanto diretta anche ad impedire che l’autore dell’illecito possa farne propri i vantaggi. SEZIONE PRIMA 29 MAGGIO 2015, N. 11223 PERSONALITÀ DIRITTI DELLA - RISERVATEZZA - IN GENERE. Trattamento di dati sensibili - Comunicazione, da parte di una P.A. ad altra, di dati riguardanti la salute - Mancata esclusione di dati clinici irrilevanti per il buon esito del procedimento - Illiceità del trattamento - Sussistenza. In tema di protezione dei dati personali, costituisce illecito trattamento di dati sensibili l’avvenuta comunicazione, benché effettuata in maniera riservata, da un soggetto pubblico ad un altro, della copia integrale del verbale relativo all’accertamento sanitario eseguito dalla Commissione medica di verifica, in relazione alla richiesta della parte interessata volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla necessaria valutazione medico legale circa l’idoneità all’impiego, altri suoi dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obbiettivi ed agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonché ad informazioni anamnestiche, tra cui quelle relative all’infezione da HIV dalla stessa precedentemente contratta, debbono considerarsi irrilevanti ai fini del buon esito del procedimento e, pertanto, da omettere. Si richiama, Cass. Sez. 3, Sentenza 10280/2015 l’obbligo per la P.A. di procedere alla cifratura dei dati sensibili contenuti in banche dati, sancito dall’art. 22, comma 6, del D.Lgs. 196/2003, è finalizzato esclusivamente a prevenire abusi nella gestione e nell’accesso a queste ultime, sicché esso non sussiste per quei dati, anche sensibili, che la stessa, in adempimento di obblighi di legge, trasmetta al titolare o al soggetto da questi indicato. Ne consegue che non costituisce illegittimo trattamento di dati sensibili, da parte della P.A., l’indicazione della causale di un pagamento effettuato per ragioni di assistenza o previdenza pubbliche, a nulla rilevando che quella causale possa, in astratto, rivelare le condizioni di salute del percettore. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta tenuta dalla Regione e dalla banca per aver trasmesso e indicato un dato sensibile, costituito dal riferimento alla legge 210/1992, la prima inoltrandolo e la seconda riportandolo nell’estratto conto quale causale del bonifico disposto in favore della sua cliente .