RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 22 DICEMBRE 2015, N. 25769 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Svolgimento da parte del dipendente pubblico di incarichi non autorizzati e omesso riversamento dei compensi - Giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità erariale - Sussistenza - Anteriorità dei fatti rispetto all’entrata in vigore del comma 7 bis dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 - Irrilevanza. La condotta del dipendente pubblico che svolga incarichi non autorizzati senza riversare i compensi all’amministrazione di appartenenza incide sull’esercizio delle mansioni ed è fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all’entrata in vigore del comma 7 bis dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, poiché questo è stato aggiunto dalla legge 190/2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile. In precedenza, Cass. Sez. U, Ordinanza 22688/2011 sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa di un soggetto che, legato all’Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, causi un danno con azioni od omissioni connesse alla violazione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali, attinendo al merito e, dunque, ai limiti interni della potestas iudicandi”, ogni questione attinente al tipo e all’ammontare del danno stesso diverso da quello all’immagine. Fattispecie relativa a un magistrato venuto meno al dovere di chiedere l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi e del conseguente obbligo di riversare all’Amministrazione i compensi per essi ricevuti .