RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 9 DICEMBRE 2015, N. 24822 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE. Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Individuazione - Condizioni. La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario. In senso conforme, già Cass. Sez. 3, Sentenza 18399/2009 ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, primo comma, cc, in applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver riguardo non già al momento in cui l’atto con il quale si inizia un giudizio viene consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso é stato affidato all’ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato nella specie a mezzo del servizio postale , posto che l’esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere d’impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell’atto notificato. In senso difforme i Sez. 3, Sentenza 9303/2012 la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali né agli effetti sostanziali degli atti processuali . Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale principio affermato con riferimento alla verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di riscatto dell’immobile locato da parte del conduttore, ai sensi dell’art. 39 della legge 392/1978 . ii Sez. 1, Sentenza 26804/2013 ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, primo comma, cc, dell’azione revocatoria fallimentare, occorre aver riguardo al momento in cui l’atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale non necessariamente effettiva del destinatario, e non già a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale, atteso che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi. Tale regolamentazione non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che il principio della scissione degli effetti della notificazione tutela l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo della notifica, mentre la prescrizione incide sul diverso profilo sostanziale del diritto, rispetto al quale si pone, in via prevalente, la tutela della certezza del diritto del destinatario. SEZIONI UNITE 04 DICEMBRE 2015, N. 24707 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE CHIAMATA - CHIAMATA IN GARANZIA. Dell’assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Efficacia nei confronti del soggetto garantito - Fondamento - Natura della garanzia - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Ragioni. In caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, l’impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 Cpc, dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione. Si veda Cass. Sez. 2, Sentenza 14813/2006 il chiamato in garanzia impropria dal convenuto che, per difendersi, contesti la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dell’attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti, compreso, trattandosi di cause scindibili, quello di impugnare in via autonoma la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale.