RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 27 NOVEMBRE 2015, N. 24246 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Vendita internazionale di beni immobili - Azione per la declaratoria di invalidità dell’esercizio del diritto di prelazione - Giurisdizione - Foro esclusivo in materia di diritti reali immobiliari ex art. 22 del Regolamento CE 44/2001 - Applicazione. In tema di compravendita internazionale di beni immobili, l’azione volta alla declaratoria di invalidità dell’esercizio del diritto di prelazione gravante sul bene rientra, conformemente all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 3 aprile 2014 in C-438/12, tra le controversie in materia dei diritti reali immobiliari, cui si applica il foro esclusivo previsto dall’art. 22, n. 1, del Regolamento CE 44/2001. Non risultano precedenti in termini. SEZIONI UNITE 27 NOVEMBRE 2015, N. 24244 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Vendita internazionale di beni mobili - Foro competente ex art. 5, del Reg. CE 44/2001 - Applicazione alle azioni di nullità, annullabilità ed accertamento negativo - Fondamento. In tema di compravendita internazionale di beni mobili, l’art. 5, comma 1, lett. b , del Reg. CE 44/2001, che devolve la giurisdizione al giudice del luogo in cui va eseguita l’obbligazione caratterizzante il negozio, si applica anche alle domande di nullità, annullabilità o accertamento negativo dell’esistenza del vincolo, in quanto le stesse, postulando l’originaria, effettiva o putativa, assunzione volontaria dell’obbligo che mirano a caducare, attengono alla materia contrattuale”. In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza 11532/2009 ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori contrattuali, il foro speciale previsto dall’art. 5, n. 1, lettera b , del Regolamento CE 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 c.d. forum destinatae solutionis” , è applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell’esistenza del vincolo stesso, in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi della predetta disposizione, spetta al giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione principale o quella caratterizzante il negozio.