RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 18 MAGGIO 2015, N. 10076 OPERE PUBBLICHE APPALTO DI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINI DI ESECUZIONE - DI ULTIMAZIONE - SOSPENSIONE DEI LAVORI. Ragioni di pubblico interesse e necessità ex art. 30, secondo comma, del Dpr 1063/1962 - Definizione - Esigenze turistiche o di balneazione - Esclusione - Fondamento. In tema di appalto di opere pubbliche, le ragioni di pubblico interesse o necessità” che, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del Dpr 1063/1962, legittimano l’ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, sicché tali non possono considerarsi quelle turistiche o di balneazione, ricorrenti sistematicamente in ben individuati periodi dell’anno, e, pertanto, non qualificabili come imprevedibili, dovendo essere apprezzate dalla stazione appaltante già nella predisposizione del programma dei lavori. Si richiamano i Sez. 1, Sentenza 12980/2009 nell’appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante ex art. 30 del Dpr 1063/1962, per la sopravvenienza di una causa di forza maggiore, non può protrarsi illimitatamente, perché si fonda sulla condizione della temporaneità dell’ostacolo sopraggiunto e sulla prospettiva di una ripresa dei lavori in un tempo ragionevole per lo stesso motivo, non può qualificarsi come valida causa di cessazione della sospensione , l’ordine dell’Amministrazione di riprendere l’esecuzione dei lavori sulla base di una riduzione considerevole ed unilaterale del progetto iniziale che modifichi significativamente il contenuto del contratto. Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto legittimo il rifiuto di riprendere l’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore ed ha confermato la sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltante e di condanna al risarcimento del danno . ii Sez. 6 - 1, Ordinanza 18239/2012 in tema di appalto di opere pubbliche, le ragioni di pubblico interesse o necessità” che, ai sensi dell’art. 30, comma secondo, Dpr 1063/1962, legittimano l’ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione medesima. In particolare, nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una perizia di variante”, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata. iii Sez. 1, Sentenza 16366/2014 in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione di cui all’art. 30, primo comma, del Dpr 1063/1962, giustificata nella sopravvenienza di cause di forza maggiore o di avverse condizioni climatologiche, o ancora in altre speciali circostanze, tali da impedire in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, differisce quella prevista dal secondo comma della medesima disposizione, che si fonda su ragioni di pubblico interesse o necessità, la cui valutazione, in quanto rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione committente, costituisce espressione dei poteri autoritativi a quest’ultima spettanti anche nell’ambito della fase esecutiva del contratto d’appalto. Pertanto, mentre, in riferimento alla prima ipotesi, la norma citata dispone che la sospensione debba cessare non appena vengano meno le circostanze che l’hanno determinata trattandosi di situazioni che il giudice ordinario può accertare obiettivamente , per la seconda essa si limita ad individuare una durata massima, atteso che, altrimenti, il giudice ordinario sarebbe legittimato a sindacare l’apprezzamento discrezionale della P.A., trascorsa la quale è riconosciuta all’appaltatore la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto.