RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 23 NOVEMBRE 2015, N. 23834 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti - Azione risarcitoria per mancato suo funzionamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni. L’azione di risarcimento del danno per il mancato funzionamento del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti spetta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la relativa domanda non investe alcun profilo tributario quali la debenza o l’entità del contributo annuale di iscrizione ad esso , ma riguarda il ristoro di disfunzioni verificatesi nell’azione amministrativa, in violazione del principio del neminem laedere”. Si vedano i Sez. U, Sentenza 15/2007 qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 546/1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A.deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con cui l’attore aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla notificazione di una cartella esattoriale relativa a tassa automobilistica risultata non dovuta perché già pagata . ii Sez. U, Ordinanza 15593/2014 la domanda risarcitoria avente ad oggetto il comportamento del concessionario della riscossione tributi, asseritamente illecito per aver omesso, successivamente all’emissione di un provvedimento di fermo amministrativo, di dar corso, per un lungo periodo di tempo, a qualsiasi azione esecutiva ovvero alla revoca del provvedimento medesimo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario. SEZIONI UNITE 23 NOVEMBRE 2015, N. 23833 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE GIUDIZIO DI - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI. Sentenze della Corte di cassazione - Ricorso per revocazione ex art. 395 n. 5 Cpc - Inammissibilità - Sentenze pronunziate ai sensi dell’art. 384 Cpc - Applicabilità in via interpretativa - Esclusione. È inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 5 Cpc nei confronti delle sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva né è possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione per le sentenze che abbiano deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 Cpc giacché l’art. 391 ter Cpc, introdotto dal D.Lgs. 40/2006, pur ampliando il novero dei mezzi di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha incluso tale ipotesi. In senso conforme, già Cass. Sez. U, Sentenza 17557/2013 l’impugnazione per revocazione proposta, ex art. 39, n. 5 Cpc, avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l’ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391 bis e ter.