RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 6 MAGGIO 2015, N. 9127 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE. Principio di intangibilità del giudicato nel diritto della UE - Contrasto tra diritto interno e della UE - Disapplicazione delle norme interne sul giudicato - Esclusione. Il principio di intangibilità del giudicato riveste una tale importanza, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea che in quelli nazionali, che la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che il diritto dell’Unione Europea non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, nemmeno se ciò permetterebbe di risolvere una situazione di contrasto tra il diritto nazionale e quello dell’Unione. Si veda, Cass. Sez. 5, Sentenza 25320/2010 il diritto comunitario, così come costantemente interpretato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa sentenza 3 settembre 2009, in causa C-2/08 Olimpiclub e sentenza 16 marzo 2006, in causa C-234/04, Kapferer non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salve le ipotesi, da ritenersi assolutamente eccezionali, in cui ricorrano discriminazioni tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero che sia reso in pratica impossibile o estremamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate che, nell’ambito di un processo tributario, sul presupposto che la decisione di primo grado fosse in palese contrasto con l’ordinamento comunitario e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, aveva richiesto fosse ritenuto ammissibile l’appello, ancorché proposto in violazione del termine ex art. 327 Cpc . SEZIONE PRIMA 6 MAGGIO 2015, N. 9124 SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - IN GENERE. Nullità del contratto costitutivo di società di persone - Effetti - Equiparabilità allo scioglimento della società - Sussistenza - Conseguenze - Ripartizione tra i soci del patrimonio comune. La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum”, allo scioglimento della stessa, sicché la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza 565/1995 la declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum”, allo scioglimento della stessa, con la conseguenza che, la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle rispettive spettanze sul patrimonio comune una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi , si configura alla stregua di liquidazione della quota e costituisce debito di valore.