RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 18 NOVEMBRE 2015, N. 23542 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Giudizio elettorale ex art. 22 del D.Lgs. 150/2011 - Pronuncia del tribunale su reclamo avverso provvedimento cautelare - Dedotta incompetenza - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie. È inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con cui si prospetti, nel corso di un giudizio elettorale ex art. 22 del D.Lgs. 150/2011, l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del tribunale ordinario che abbia deciso, in luogo della corte di appello indicata come competente, il reclamo avverso un provvedimento cautelare relativo al suddetto giudizio, trattandosi di questione che afferisce alla competenza, e non alla giurisdizione, del giudice del reclamo e non del giudice del merito. Nella specie, il tribunale aveva deciso, in diversa composizione, il reclamo avverso il provvedimento dello stesso ufficio con cui erano stati sospesi gli effetti dell’impugnato d.P.C.M. di sospensione dalla carica del presidente della regione Campania, a norma dell’art. 8 del D.Lgs. 235/2012, in quanto condannato in primo grado dal giudice penale per abuso d’ufficio . Non si rilevano precedenti in termini.