RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

ORDINANZA 13 NOVEMBRE 2015, N. 23306 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Alitalia s.p.a. - Società a partecipazione pubblica - Azione di risarcimento danni per condotte illecite di presidenti, amministratori e dirigenti apicali - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Ragioni. L’azione di risarcimento dei danni subiti da Alitalia s.p.a. - società a partecipazione pubblica, svolgente attività economica e commerciale in regime di libero mercato - per effetto di condotte illecite dei suoi presidenti, amministratori e dirigenti apicali, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto l’autonomia patrimoniale di essa esclude ogni rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico danneggiato ed impedisce di configurare come erariali le perdite che restano esclusivamente della società, regolata, nel caso, come ogni altro soggetto sovrapersonale di diritto privato. Si richiamano a Sez. U, Ordinanza 8352/2013 la controversia riguardante l’azione di responsabilità a carico di amministratori e sindaci di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se totalitaria - ma la cui attività statutaria sia di svolgere un servizio in regime di concorrenza - per il danno patrimoniale subito dalla società a causa della loro condotta illecita nella specie, pagamento di fatture, a fronte di prestazioni mai rese o eseguite in modo incompleto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, dette società non perdono la loro natura di enti privati disciplinati dal codice civile e, dall’altro lato, il danno cagionato dall’illecito incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci né è di ostacolo alla affermata giurisdizione la trasformazione, avvenuta dopo il pagamento delle suddette fatture, in società cosiddetta in house”. b Sez. U, Sentenza 5491/2014 la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l’autonomia della personalità giuridica rispetto all’ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi in house”, per la contemporanea presenza di tre requisiti 1 il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati 2 la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale 3 la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile. c Sez. U, Sentenza 7177/2014 la verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società in house”, come delineati dall’art. 113, comma 5, lett. c , del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. d, del Dl 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326/2003 , la cui sussistenza costituisce il presupposto per l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti proposta la domanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti.