RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 21 APRILE 2015, N. 8097 STATO CIVILE - SESSO RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO - IN GENERE. Rettifica del sesso di persona coniugata - Artt. 2 e 4 della legge 164/1982 - Sentenza di illegittimità costituzionale 170/2004 - Portata - Conseguenze - Mantenimento in vita del matrimonio sino all’intervento del legislatore - Fondamento. La rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata non può comportare, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 164/1982, operata con la sentenza, additiva di principio, 170/2014 della Corte costituzionale, la caducazione automatica del matrimonio, poiché non è costituzionalmente tollerabile, attesa la tutela di cui godono le unioni tra persone dello stesso sesso ai sensi dell’art. 2 Cost., una soluzione di continuità del rapporto, tale da determinare una situazione di massima indeterminatezza del nucleo affettivo già costituito, sicché il vincolo deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla coppia di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi. Non ci sono precedenti in termini . SEZIONE PRIMA 21 APRILE 2015, N. 8094 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO. Comportamenti dispotici del marito - Giustificabilità - Esclusione - Elementi sociologici e psicologici - Irrilevanza - Fondamento. La dichiarazione di addebito della separazione per comportamenti dispotici del marito non può essere esclusa né in considerazione della permanenza, in alcune aree sociali, del suo ruolo gerarchicamente sovraordinato all’interno del nucleo familiare, né della passata tolleranza della moglie relativamente agli atti lesivi della propria dignità e dell’uguaglianza nelle relazioni familiari, non potendo tali circostanze rendere disponibili valori e diritti di rango costituzionale. Mancano precedenti specifici. SEZIONE PRIMA 17 APRILE 2015, N. 7924 RESPONSABILIT À CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI – MAGISTRATI. Azione risarcitoria nei confronti dello Stato - Condizioni - Fattispecie. In tema di responsabilità civile dei magistrati, l’art. 4, comma 2, della legge 117/1988, nel consentire l’esercizio dell’azione risarcitoria contro lo Stato solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, comunque, quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ha inteso precludere quell’azione qualora il rimedio previsto nella specie, l’impugnazione per revocazione non sia stato utilizzato, così subordinandola alla circostanza che il danneggiato si sia avvalso di tutti gli strumenti processuali normalmente apprestati dall’ordinamento per eliminare, o almeno ridurre, il danno. Si vedano a Sez. 3, Sentenza 9910/2011 nel giudizio per l’affermazione della responsabilità civile dei magistrati, fatto costitutivo è il singolo comportamento, atto o provvedimento o diniego di giustizia posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, nell’esercizio delle sue funzioni. Pertanto, quando l’azione risarcitoria sia fondata su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza di cui all’art. 4, comma 2, della legge 117/1988 decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, mentre il medesimo termine decorre dall’esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta. In applicazione di tali criteri, la S.C. ha stabilito che, per la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e per il decreto di citazione emesso dal G.I.P., il citato termine biennale decorre dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado e che, per l’atto di appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione, tale termine decorre dalla pronuncia della sentenza di appello . b Sez. 3, Sentenza 5955/2014 è inammissibile, non essendo ancora esauriti i mezzi ordinari di impugnazione, l’azione di responsabilità prevista dalla legge 117/1988, in relazione ad una sentenza di primo grado di parziale accoglimento di una domanda di ammissione al passivo, ove, interrotto il giudizio di appello a seguito dell’intervenuta chiusura della procedura fallimentare, il creditore non lo abbia riassunto anche solo al fine di conseguire l’accertamento del suo credito nei confronti del debitore rientrato in bonis” o dei suoi successori .