RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 27 GENNAIO 2015, N. 1510 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE. Enti locali - Riconoscimento di un debito fuori bilancio per lavori urgenti - Procedimento discrezionale - Configurabilità - Finalità . Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del D.Lgs. 342/1997, poi trasfuso nell’art. 194, comma 1, lett. e , del D.Lgs. 267/2000, costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l’utilità e l’arricchimento che ne derivano, per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l’acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam” - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento di cui all’art. 23 del Dl 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1984. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza 25373/2013 il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 77/1995, costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale, di far salvi nel proprio interesse, gli impegni di spesa in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non ha la funzione di introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam” - né apportare una deroga al regime di inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento di cui all’art. 23 del Dl 66/1989, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile n. 144. Si veda altresì Cass. Sez. 1, Sentenza 14423/2013 il riconoscimento, da parte di un ente locale, di un debito fuori bilancio, pur facendo salvo l’impegno di spesa in precedenza assunto senza copertura contabile, non comporta la sanatoria del contratto eventualmente nullo o comunque invalido, come quello privo della forma scritta ad substantiam”, sussistendo, quindi, l’interesse di detto ente ad agire giudizialmente per dimostrare la mancanza o la nullità del contratto, atteso che le stesse non sarebbero superate dal riconoscimento di un’obbligazione insussistente. SEZIONE PRIMA 27 GENNAIO 2015, N. 1509 OPERE PUBBLICHE APPALTO DI - COLLAUDO - IN GENERE. Funzione - Consegna dell’opera prima del collaudo - Conseguenze - Presunzione di accettazione ex” art. 1665, quarto comma, cc - Esclusione - Fondamento. All’appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della consegna” dell’opera così come conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 cc , inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente istantaneo, il quale, seguendo l’ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante”, il coevo insorgere dell’onere di una precisa formulazione di riserve. A tale riguardo, infatti, l’appalto di opera pubblica conosce, sul piano della consegna” dell’opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall’esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell’accettazione dell’opera, sia quella di un’eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell’azione volta a far valere la garanzia per tali vizi. Né, alla consegna dell’opera pubblica prima del collaudo è applicabile la presunzione di cui all’art. 1665, quarto comma, cc, giacché la consegna di un’opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica essendo il solo collaudo l’atto formale indispensabile ai fini dell’accettazione dell’opera stessa da parte della pubblica amministrazione. In senso conforme, Sez. 1, Sentenza 15013/2011.