RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 7 SETTEMBRE 2015, N. 17685 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE. Infortunio in itinere” - Requisiti di indennizzabilità ex art. 2 del Dpr 1124/1965 - Occasione di lavoro - Necessità - Fatto doloso del terzo - Limiti della tutela assicurativa. L’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, introducendo l’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere”, non ha derogato alla norma fondamentale di cui all’art. 2 del Dpr 1124/1965, che prevede, tra i requisiti necessari per l’indennizzabilità dell’infortunio, l’occasione di lavoro. Ne consegue l’estraneità alla tutela assicurativa della fattispecie in cui la causa violenta sia il fatto doloso del terzo riconducibile a rapporti personali tra l’aggressore e la vittima, del tutto estranei all’attività lavorativa, in quanto, in tal caso, il collegamento tra l’evento lesivo e il normale percorso di andata e ritorno dal lavoro risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere l’occasione di lavoro. In senso conforme, Cass. Sez. L, Sentenza 13599/2009 in tema di indennizzabilità dell’infortunio in itinere”, si sottrae a censure la decisione di merito che, a fronte dell’omicidio del lavoratore, ad opera di ignoti, nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, ha ravvisato tra prestazione lavorativa ed evento una mera coincidenza cronologica e topografica, un indizio del nesso di occasionalità, peraltro contraddetto da altri indizi quali alcuni prossimi congiunti del lavoratore rimasti a loro volta vittime di omicidi due anni prima , escludendo qualsiasi collegamento oggettivo tra evento, esecuzione del lavoro e itinerario seguito per raggiungere il luogo di lavoro a bordo della propria autovettura. SEZIONI UNITE 4 SETTEMBRE 2015, N. 17589 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - ASSICURAZIONE PER L’INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE. Disposizioni in materia pensionistica ex art. 24 del Dl 201/2011 - Disciplina applicabile agli iscritti INPGI - Individuazione. Con riferimento alle disposizioni in materia pensionistica di cui all’art. 24 del Dl 201/2011, conv. dalla legge 214/2011, la disciplina applicabile agli iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani INPGI è quella assicurata dalle misure adottate dall’Istituto stesso ai sensi dell’art. 24, comma 24, dello stesso Dl 201, così come previsto per gli iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, come tali indicati nella tabella a quest’ultimo allegata. Si veda Cass. Sez. L, Sentenza 1098/2012 in tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani INPGI si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all’INPS, in quanto l’INPGI gestisce, per espresso disposto dell’art. 76 della legge 388/2000, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della legge 289/2002, poi seguiti dall’art. 19 del Dl 112/2008, come convertito con legge 133/2008, parificano il trattamento pensionistico a carico dell’AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Ne consegue che deve essere disapplicato l’art. 15 del Regolamento dell’INPGI che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’AGO.