RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 15 DICEMBRE 2014, N. 26276 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D’UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE. Accertamento del rapporto di filiazione - Consulente tecnico d’ufficio - Scelta, non preventivamente comunicata, di un metodo di indagine più ampio rispetto a quello originariamente ipotizzato - Valutazione dei medesimi dati biologici raccolti alla presenza dei consulenti di parte - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Ragioni. In tema di accertamento del rapporto di filiazione, la scelta del consulente tecnico d’ufficio, non preventivamente comunicata ai consulenti di parte, di utilizzare, servendosi comunque di campioni biologici identici a quelli posti a loro disposizione, un metodo d’indagine di più ampia portata rispetto a quanto originariamente ipotizzato, non lede il contraddittorio, atteso che le attività meramente valutative compiute dal primo allo scopo di enucleare e coordinare gli elementi di giudizio, sulla base dei dati acquisiti alla presenza dei consulenti suddetti, non rientrano tra quelle cui questi ultimi hanno diritto di assistere. Si veda Cass. Sez. L, Sentenza 24792/2010 in tema di consulenza tecnica di ufficio nella specie, contabile , le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d’ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti tecnici deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d’ufficio, ma soltanto all’accertamento materiale dei dati da elaborare. SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 9 DICEMBRE 2014, N. 25861 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE – CONSENSUALE. Giudizio di divorzio - Contemporanea pendenza del giudizio di annullamento della separazione consensuale omologata tra gli stessi coniugi - Sospensione, ex art. 295 Cpc, del primo dei suddetti procedimenti - Configurabilità - Fondamento. La pendenza di una lite sulla validità dell’accordo giustificativo della separazione consensuale tra coniugi pregiudica, in senso tecnico giuridico, l’esito del giudizio, contemporaneamente pendente, di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e ne comporta la sospensione ex art. 295 Cpc, perché l’eventuale annullamento di quell’accordo determinerebbe il venir meno, con effetto ex tunc”, di un presupposto indispensabile della pronuncia di divorzio. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 24990/2010 tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, così che il secondo debba essere necessariamente sospeso, ex art. 295 Cpc, a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti diversi, di specifico rilievo in ordinamenti distinti. Né rileva che le norme sul giudizio di delibazione, di cui agli artt. 796 e 797 Cpc, siano state abrogate dall’art. 73 della legge 218/1995, poiché tale abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense firmato a Roma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la legge 121/1985 , disposizioni le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso richiamo agli artt. 796 e 797 Cpc, e risultano connotate, in forza del principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. che implica la resistenza all’abrogazione di norme pattizie, perciò suscettibili di modifica, in difetto di accordo delle parti contraenti, solo con leggi costituzionali , da una vera e propria ultrattività.