RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 10 LUGLIO 2015, N. 14476 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE. Domanda di compenso proposta da professionista incaricato della progettazione di uno strumento urbanistico - Giurisdizione ordinaria - Fondamento - Copertura finanziaria della spesa - Questione devoluta al giudice di merito. La domanda di pagamento del compenso proposta nei confronti della P.A. da un professionista incaricato della progettazione di uno strumento urbanistico particolareggiato appartiene alla giurisdizione ordinaria, posto che trova autonoma causa e giustificazione nella prestazione già resa in base ad un rapporto iure privatorum” , restando poi devoluto al giudice del merito di verificare l’eventuale violazione dell’obbligo della stessa Amministrazione di dare regolare copertura finanziaria alla relativa spesa. Si richiamano i Sez. U, Sentenza 7900/2003 poiché, ai sensi dell’art. 386 Cpc, la giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, da identificare sulla base del cosiddetto petitum” sostanziale, la domanda con la quale il privato reclama, nei confronti della pubblica amministrazione, il pagamento di somme dovutegli per l’opera prestata a favore della stessa nella fattispecie, esecuzione di lavori edili appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l’attività svolta quale prestatore d’opera, in base a rapporto iure privatorum”. In senso contrario non assumono rilevanza né la mancanza di un riconoscimento documentale del debito da parte dell’amministrazione, né l’eventuale esistenza di un credito da questa vantato nei confronti del privato ed opposto in compensazione, atteso che dette circostanze attengono al merito della controversia, ossia alla fondatezza della domanda, mentre sono del tutto ininfluenti ai fini della determinazione della giurisdizione. ii Sez. U, Sentenza 22888/2004 qualora il Comune si avvalga, per la realizzazione del progetto di un’opera pubblica, di un professionista privato, l’atto di affidamento del relativo incarico, come gli atti che vengono successivamente ad interferire sul rapporto, sono espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica conseguentemente, la domanda del professionista privato che reclami, nei confronti della pubblica amministrazione, il pagamento di quanto dovutogli per l’opera prestata a favore della stessa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto intesa a far valere il diritto al compenso per l’attività svolta quale prestatore d’opera, in base a rapporto iure privatorum”, dovendosi la giurisdizione determinare in relazione al petitum” sostanziale e alla causa petendi”, ossia tenendo conto della natura della posizione giuridica dedotta, avuto riguardo alla protezione sostanziale accordata ad essa dal diritto positivo. In senso contrario non assumono rilevanza né l’art. 11 della legge 241/1990, vertendo una tale controversia in materia non di convenzione di lottizzazione ovvero di opera pubblica bensì di compenso spettante a professionista, né la circostanza che per la liquidazione di detto compenso sia necessario verificare tutte le condizioni e i patti della convenzione, trattandosi di circostanza attinente al merito della controversia, ossia della fondatezza della domanda, del tutto ininfluente ai fini della determinazione della giurisdizione .