RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 20 NOVEMBRE 2014, N. 24759 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - IMPRESE DI ASSICURAZIONE. Cessione del portafoglio assicurativo - Prosecuzione del rapporto contrattuale con l’impresa assicurativa cessionaria - Conseguenze - Incasso dell’intero premio assicurativo da parte dell’impresa in liquidazione - Credito prededucibile della cessionaria - Sussistenza. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE. Credito ammesso al passivo in via privilegiata - Ammissione in privilegio dei relativi interessi - Necessità di determinarne l’ammontare o di verificare esistenza o capienza del bene - Esclusione. • Nel caso in cui un’impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa abbia ceduto il proprio portafoglio assicurativo ad altra impresa, il rapporto contrattuale prosegue tra l’assicurato e la cessionaria dal sessantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del Dm di messa in liquidazione nella Gazzetta Ufficiale e fino alla scadenza della polizza, restando quest’ultima nella titolarità della cedente per il periodo precedente art. 83, primo comma, del Dpr 449/1959 . Ne consegue che l’impresa in liquidazione, ove abbia incassato dall’assicurato l’intero premio, ivi compresa la frazione dovuta alla cessionaria in considerazione della titolarità del rapporto, è tenuta - indipendentemente dalle ragioni di tale incasso se in base ad un mandato o ad una gestione di affari altrui - a restituire alla sua creditrice la somma ricevuta, la quale - a differenza dei premi incassati prima della liquidazione dell’impresa assicurativa, costituenti un credito concorsuale - ha natura di credito prededucibile ex artt. 212 e 111 legge fall. . • In tema di formazione dello stato passivo di un’impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa, gli interessi maturati su di un credito già ammesso in via privilegiata, vanno anch’essi ammessi al passivo e con eguale collocazione, senza che occorra attendere il momento in cui sia possibile procedere alla determinazione del loro ammontare ovvero alla verifica del loro concreto soddisfacimento in ragione dell’esistenza nell’attivo della procedura del bene gravato del privilegio o della sua capienza. Con riferimento al primo principio, si richiamano i Sez. 1, Sentenza 7153/1992 qualora il commissario dell’impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, o l’impresa cessionaria del relativo portafoglio, agiscano per il pagamento del premio, e l’assicurato eccepisca la risoluzione consensuale del contratto prima dell’apertura di detta liquidazione, con la conseguenziale non inclusione del contratto stesso nell’indicato portafoglio ceduto, la risoluzione medesima deve ritenersi opponibile, all’infuori delle regole dell’art. 2704 cc, tanto nei confronti di quel commissario, quanto nei confronti di quell’impresa cessionaria, i quali si pongono, rispettivamente, nella posizione di parte del negozio assicurativo e di avente causa di tale parte, e deve altresì ritenersi dimostrabile anche sulla base di comportamenti univoci ed incompatibili con la conservazione della polizza quale il rilascio del certificato di assicurazione, anziché all’assicurato, ad altra compagnia, con la quale l’identico rischio sia oggetto di copertura assicurativa , tenendo conto che la prescrizione della forma scritta ad probationem”, per la stipulazione del contratto, non implica deroga al principio generale della libertà di forme per la manifestazione della volontà risolutoria. ii Sez. 3, Sentenza 12739/2001 il trasferimento del portafoglio di un’impresa di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, avviene d’ufficio ed il preventivo consenso prestato dall’impresa cessionaria costituisce condizione necessaria per l’emanazione del decreto di cui all’art. 1 del Dl 576/1978, convertito nella legge 738/1978, non convenzione per disciplinare i rapporti giuridici con gli assicurati e gli agenti dell’impresa decotta, che invece sono regolamentati dalla predetta legge. Conseguentemente non si determina una successione dell’impresa designata a quella sottoposta a liquidazione, né è applicabile la disciplina contenuta nel cod. civ. sulla cessione dei contratti o dei crediti, sì che, se i premi non ancora scaduti al momento della cessione sono stati anticipatamente riscossi dagli agenti della società in liquidazione, l’impresa cessionaria non può agire sul patrimonio sottoposto alla procedura concorsuale, ma soltanto direttamente nei confronti degli agenti, con i quali, ai sensi dell’art. 6 della legge 738/1978, si costituisce ex lege un nuovo rapporto dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Industria sulla Gazzetta Ufficiale. iii Sez. 3, Sentenza 11151/2003 in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, mentre per gli eventi dannosi verificatisi prima della pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa presso la quale il veicolo era assicurato, a norma dell’art. 4 del Dl 576/1978 convertito nella legge 738/1978 , soggetto passivo dell’obbligazione risarcitoria è direttamente il Fondo di garanzia per le vittime della strada e non già l’impresa cessionaria del portafoglio di quella posta in liquidazione, per gli eventi dannosi verificatisi dopo la pubblicazione del suddetto provvedimento, a norma dell’art. 3 del citato Dl 576/1978, soggetto passivo dell’azione risarcitoria è l’impresa cessionaria che tuttavia ha diritto di rivalsa nei confronti del Fondo nei limiti delle somme che, qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento del portafoglio, avrebbero fatto carico al predetto Fondo . Ne consegue che, qualora l’impresa cessionaria venga posta in liquidazione nel corso del giudizio, mentre nella prima delle suddette ipotesi non v’è motivo che sia effettuata, ai sensi dell’art. 25 della legge 990/1969, alcuna comunicazione della pendenza della lite all’impresa designata perché qualsiasi pronuncia di condanna emessa in favore del danneggiato deve essere direttamente eseguita dal Fondo di garanzia , nella seconda ipotesi è, invece, necessaria detta comunicazione per rendere opponibile all’impresa designata l’eventuale sentenza di condanna che sarebbe stata eseguibile direttamente nei confronti dell’impresa cessionaria, se questa non fosse stata posta in liquidazione.