RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 30 OTTOBRE 2014, N. 23086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE. Coadiutore del curatore - Decreto di liquidazione del compenso emesso dal giudice delegato - Opposizione ex art. 170 del Dpr 115/2002 – Inammissibilità - Reclamo ex art. 26 legge fall. - Necessità. Il decreto del giudice delegato, di determinazione del compenso spettante al coadiutore del curatore, è suscettibile di reclamo ex art. 26 legge fall. e non già dell’opposizione ex art. 170 del Dpr 115/2002. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza 15671/2007 in tema di liquidazione del compenso al professionista legale incaricato da parte degli organi della procedura fallimentare, sussistono la competenza esclusiva del giudice delegato, tenuto ai sensi dell’art. 25 n. 7 legge fall. a provvedere sull’istanza in ogni caso ed anche se vi sia insufficienza di attivo ed il diritto soggettivo del creditore alla determinazione del suo credito,certo e liquido, pur se esigibile solo al momento in cui vi sia disponibilità dell’attivo, ove ricorrano le diverse condizioni per il decreto di prelevamento dello stesso giudice delegato ex art. 111 primo comma legge fall. non si applica invero al caso di specie la disciplina endoconcorsuale dell’accertamento del passivo, pur riservata anche dall’art. 111 bis introdotto dal D.Lgs. 5/2006 in sede di riforma fallimentare ai crediti prededucibili, in quanto il predetto credito, benché di massa, risulta essere stato contratto direttamente dagli organi del fallimento. Nella fattispecie la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, emesso ex art. 26 legge fall., che aveva rigettato il reclamo interposto dal professionista avverso il decreto di non luogo a provvedere adottato dal giudice delegato, ravvisando in capo al ricorrente l’interesse ad agire per la liquidazione del suo credito, in quanto titolare del diritto soggettivo all’accertamento di un credito certo e liquido, dunque ricorribile ex art. 111 Cost., in questo modo solamente potendo tale creditore verificare,nel prosieguo della procedura, la persistenza eventuale delle condizioni di incapienza del proprio credito giustificative di un differimento del pagamento o di una graduazione in sede di riparto . b Sez. 1, Sentenza 2004/2008 in tema di provvedimento con cui il giudice delegato, nell’esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge art. 25 n. 7 legge fall., nel testo vigente anteriormente al D.Lgs. 5/2006 , liquida i compensi per l’opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, il parere del curatore consiste in una mera dichiarazione di scienza senza alcun valore certificatorio, spettando al giudice che ha provveduto alla nomina ogni accertamento della prestazione svolta dall’incaricato oltre che della relativa entità e dei risultati ne consegue l’insindacabilità, rispetto al predetto parere, sia del decreto del giudice delegato, sia, a maggior ragione, del provvedimento del tribunale fallimentare, adito dall’incaricato in sede di reclamo ex art. 26 legge fall c Sez. 2, Sentenza 10143/2011 il coadiutore del curatore fallimentare figura prevista dal secondo comma dell’art. 32 legge fall. , la cui opera è integrativa dell’attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell’ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale nella specie, quella dei consulenti del lavoro , la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni .