RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 17 APRILE 2015, N. 7922 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Gestione patrimonio mobiliare - Ordine, ancorché vincolante, di cliente non professionale per investimento, poi rivelatosi dannoso, particolarmente rischioso - Responsabilità dell’intermediario finanziario - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di gestione di patrimonio mobiliare, è configurabile la responsabilità dell’intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorché vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un investimento particolarmente rischioso nella specie, l’impiego dell’intero ed ingente patrimonio dello stesso per l’acquisto di un unico titolo obbligazionario di una piccola società emittente, avente sede in Islanda, da tempo in conclamata crisi , atteso che la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l’adeguatezza di quell’operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà, peraltro, di recedere dall’incarico, per giusta causa, qualora non ravvisi tale adeguatezza. Si richiamano i Sez. 1, Sentenza 3773/2009 in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall’investitore, va accertato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 58/1998 T.U.F. e prima ancora dal D.Lgs. 415/1996, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell’onere della prova l’investitore deve allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di prescrizioni l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta”. ii Sez. 1, Sentenza 29864/2011 nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d’investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno per non essersi egli stesso informato tramite la stampa della rischiosità dei titoli acquistati, in quanto lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l’intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall’onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte. iii Sez. 1, Sentenza 18039/2012 nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l’intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell’inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell’intermediario fornire art. 23 D.Lgs. 58/1998 , questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria del risparmiatore, affermando che non esistono obbligazioni sicure” ed aggiungendo che i titoli Cirio” e Parmalat” fossero venduti anche da altre banche e non vi fosse un preallarme di default” delle società emittenti, non dando alcun rilievo al fatto che i bonds” in questione erano stati negoziati prima che fossero immessi sul mercato nel periodo del cd. grey market, quando la stessa banca non disponeva di informazioni adeguate sulle loro caratteristiche, in quel momento privi di rating” ufficiale . iv Sez. 1, Sentenza 18140/2013 in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, qualora l’investitore intenda comunque eseguire un’operazione ritenuta inadeguata dalla prima, che abbia peraltro informato quest’ultimo di tale circostanza e delle relative ragioni, può darvi corso, ai sensi dell’art. 29, terzo comma, della Deliberazione Consob 11522/1998 applicabile ratione temporis” , soltanto a seguito di un ordine dal medesimo impartitole per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, dovendosi intendere detta disposizione non come riconducibile al manifestato intento di prescrivere una forma predeterminata dell’atto appunto quella scritta per la sua validità, bensì, al contrario, come impositiva di una siffatta forma al fine di garantire l’operatore dall’esonero da ogni responsabilità in ordine all’operazione da compiere. v Sez. 1, Sentenza 28810/2013 nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, salvo non risulti che, dopo l’acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l’uso dell’ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio, dovendo commisurarsi il risarcimento, in tale ipotesi, alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell’acquisto e quello in cui l’investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità.