RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 17 APRILE 2015, N. 7914 SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE. Scissione parziale con trasferimento di beni in favore di società personale - Relazione ex art. 2343 cc - Necessità - Esclusione - Fondamento - Allegazione di situazione patrimoniale delle società partecipanti all’operazione - Sufficienza. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI – ORGANI. Azione ex artt. 146 legge fall. e 2394 cc - Operazione di scissione societaria - Responsabilità degli amministratori - Configurabilità - Condizioni. • La relazione di stima richiesta dall’art. 2343 cc per il conferimento di beni in natura in una società di capitali non è necessaria qualora il loro trasferimento trovi causa in un atto di scissione parziale in favore di società personale, non rilevando, in siffatta ipotesi, l’esigenza, tutelata da quella norma, di verificare l’effettiva esistenza della garanzia del capitale sociale indicato nelle società di capitali destinatarie del predetto conferimento in tal caso, pertanto, è sufficiente l’allegazione di una situazione patrimoniale delle società partecipanti all’operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio. • Nell’ipotesi di scissione societaria, la responsabilità degli amministratori ex art. 2394 cc nei confronti dei creditori sociali non è predicabile per il solo verificarsi della conseguente diminuzione patrimoniale della società scissa - in quanto la società beneficiaria è solidalmente responsabile, ex art. 2504 decies, secondo comma, cc - occorrendo, invece, dimostrare la sussistenza di un danno effettivamente subito dai creditori sociali per effetto di tale operazione. Non ci sono precedenti in termini, con riferimento ad entrambi i principi di diritto. SEZIONE PRIMA 16 APRILE 2015, N. 7755 PERSONALITÀ DIRITTI DELLA - RISERVATEZZA - IN GENERE. Dati personali di carattere sanitario riguardanti un evento di interesse pubblico già ampiamente noto - Loro diffusione ulteriore ed eccessiva - Divieto - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. PERSONALITÀ DIRITTI DELLA - RISERVATEZZA - IN GENERE. Artt. 143 e 154 del D.Lgs. 196/2003 - Preteso contrasto con l’art. 21 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni. • È legittimo il provvedimento con cui il Garante della privacy inibisca la diffusione, ulteriore ed eccessiva, di dati personali di carattere sanitario relativi ad un evento di interesse pubblico già ampiamente noto nei suoi aspetti principali, rivelandosi la stessa non rispettosa del principio di essenzialità dell’informazione e lesiva del diritto fondamentale della dignità della persona. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretta la decisione dell’Autorità per la protezione dei dati personali di inibire l`ulteriore diffusione, su un settimanale, di dati di carattere sanitario, già pubblicati, relativi alla principessa Diana Spencer, atteso l’eccessivo spazio ivi dedicato ai dettagli anatomici delle ferite riscontrate sul corpo di quest’ultima a seguito del mortale incidente automobilistico occorsole . • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per pretesa violazione dell’art. 21 Cost., degli artt. 143 e 154 del D.Lgs. 196/2003, laddove consentono una tutela preventiva ed inibitoria del trattamento illecito e scorretto di dati personali, atteso che la diffusione di dati sensibili senza il consenso del titolare o l’autorizzazione del Garante è condizionata all’essenzialità della divulgazione, a tutela del valore primario della dignità della persona coinvolta, che si rivelerebbe parziale qualora fosse limitata a quella risarcitoria per equivalente, senza ulteriormente consentire al titolare dell’interesse sostanziale minacciato o leso di poter impedire preventivamente il compimento o la prosecuzione del suddetto trattamento. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 27381/2013 in tema di privacy, i limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti del personaggio pubblico, non potendo la notorietà di quest’ultimo affievolire i diritti dei primi e, in particolare, dei minori. Nella specie, un settimanale, riprendendo una notizia sul supposto legame sentimentale extraconiugale di un personaggio pubblico, conteneva dati ed immagini dei figli minori, del coniuge e della madre di questa, nonché del luogo di residenza e della palazzina di abitazione .