RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 7 APRILE 2015, N. 6909 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE. Arbitrato rituale ed irrituale - Disciplina anteriore al D.Lgs. 40/2006 - Patto compromissorio - Dubbio interpretativo - Soluzione favorevole alla ritualità dell’arbitrato - Ragioni. ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE O LIBERO - IN GENERE. Disciplina anteriore al D.Lgs. 40/2006 - Giudizio necessario di equità - Esclusione - Attribuzione agli arbitri del vincolo di giudicare iuxta alligata et probata partium” - Ammissibilità. • In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell’art. 808 ter Cpc ad opera del D.Lgs. 40/2006, il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria. • L’arbitrato irrituale non si configura come un giudizio necessario di equità nemmeno in epoca anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. 40/2006, a seguito della quale trova applicazione l’art. 822 Cpc, ben potendo attribuirsi agli arbitri il vincolo a quantificare le spettanze delle parti iuxta alligata et probata”. • In ordine al primo principio, in senso difforme, Cass. Sez. L, Sentenza 1398/2005 al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l’arbitrato rituale quando è da ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d’accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Nel caso in cui residuino dubbi sull’effettiva volontà dei contraenti, si deve optare per l’irritualità dell’arbitrato, tenuto conto che l’arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, ha natura eccezionale. Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto la natura irrituale dell’arbitrato previsto dall’art. 87 del CCNL 1990\1992 per i ferrovieri . Ma si veda Sez. U, Ordinanza 24153/2013 l’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5/1994 e dal D.Lgs. 40/2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. • Con riferimento al secondo principio affermato dalla sentenza, si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 15150/2003 il principio, sancito dall’art. 822 Cpc, secondo cui gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità, concerne l’arbitrato rituale esso, pertanto, non è applicabile all’arbitrato irrituale, che, diversamente dal primo, mette capo ad una composizione della lite attuata mediante una decisione che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro stessa volontà. SEZIONE PRIMA 26 MARZO 2015, N. 6139 FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI. Minori - Sottrazione internazionale - Domanda di rimpatrio ex art. 13 della Convenzione dell’Aja - Presupposti - Effettivo esercizio del diritto di affidamento - Necessità - Accertamento - Regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale - Irrilevanza. In tema di sottrazione internazionale di minori, il rimpatrio del minore può essere disposto, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, purché ricorra l’indispensabile presupposto dell’effettivo esercizio, in modo non episodico ma continuo, del diritto di affidamento da parte del richiedente al momento del trasferimento del minore, sicché il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di tale presupposto puntualmente ed in concreto, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto, sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale. Nello stesso senso anche Sez. 1, Sentenza 14561/2014 in tema di sottrazione internazionale di minori, costituisce presupposto indispensabile perché possa essere disposto il rimpatrio del minore, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, la circostanza che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente il rimpatrio, non rilevando, ai fini dell’accoglimento della domanda, le cause e le ragioni di tale mancato esercizio. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva, invece, omesso di verificare se il richiedente il rimpatrio esercitasse concretamente il diritto di affidamento sul minore al momento del suo trasferimento in Italia, attribuendo esclusivo rilievo al ripristino della situazione corrispondente all’affidamento legale .