RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 26 MAGGIO 2015, N. 10800 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE. Mandato conferito ad arbitri prima del fallimento - Scioglimento ex art. 78 legge fall. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di arbitrato internazionale. Nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti nella specie, una clausola di arbitrato internazionale , il mandato conferito agli arbitri non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dall’art. 78 legge fall., configurandosi come atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell’interesse di terzi. Tale interpretazione trova indiretta conferma nel disposto dell’art. 83 bis legge fall., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve, di contro, ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest’ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza 6165/2003 il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituendo un atto negoziale riconducibile alla figura del mandato collettivo, o congiunto, e del mandato conferito nell’interesse anche di terzi, non è soggetto allo scioglimento nel caso di fallimento del mandante, non operando, rispetto ad esso, la regola dettata all’art. 78 legge fall b Sez. 3, Sentenza 19298/2006 il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituisce un atto negoziale riconducibile, nella sostanza, all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell’interesse anche di terzi, cosicché, stipulata la relativa convenzione in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, esso non è soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista oltre che per il conto corrente, la commissione ed anche per il mandato dall’art. 78 legge fall., non operando tale regula iuris” nell’ipotesi di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi, con conseguente efficacia ed opponibilità del lodo nei confronti della curatela e, per essa, dell’eventuale assuntore del successivo concordato fallimentare.