RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 18 MAGGIO 2015, N. 10089 DEMANIO - DEMANIO STATALE – IDRICO. Spiaggia lacuale - Nozione - Demanialità - Fondamento - Fattispecie. Il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende non solo l’alveo, cioè l’estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, ma anche la spiaggia, cioè il tratto di terra contiguo all’alveo e necessario per i pubblici usi del lago, quali il trasporto di persone e cose da una sponda all’altra, il diporto, l’esercizio della pesca. Nella specie, applicando l’enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato la natura demaniale di un canaletto ad uso darsena prospiciente il lago di Garda . In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 19703/2012 il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l’alveo, cioè l’estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito per trasporto, diporto, esercizio della pesca ecc . A tal fine, l’alveo deve essere determinato con riferimento alle piene ordinarie allo sbocco del lago, e, quindi, mediante dati emergenti da rilevamenti costanti nel tempo, i quali siano idonei ad identificare la normale capacità del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali mentre la spiaggia, alla stregua della sua indicata natura, va individuata mediante accertamenti specifici, per ogni singolo tratto della riva, rivolti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta dalle menzionate esigenze generali, non potendo, pertanto, essere globalmente ed indiscriminatamente classificata e perimetrata dall’amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello del mare. SEZIONI UNITE 15 MAGGIO 2015, N. 9936 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO. Contemporanea pendenza di procedura fallimentare e di concordato preventivo davanti a tribunali diversi - Conflitto positivo di competenza - Regolamento di competenza d’ufficio - Reclamo avverso la sentenza di fallimento - Applicazione analogica dell’art. 48 Cpc - Sussistenza - Sospensione del processo di reclamo - Necessità - Sospensione della sola questione di competenza - Conseguenze. Nel caso in cui, a seguito di conflitto positivo di competenza conseguente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e all’apertura della procedura di concordato preventivo da parte di due distinti tribunali, penda regolamento di competenza d’ufficio, la corte d’appello, davanti alla quale sia stata reclamata, anche per ragioni di competenza, la sentenza dichiarativa di fallimento, deve applicare analogicamente l’art. 48 cod. proc. civ. e dichiarare sospeso l’intero procedimento e non solo la questione di competenza, sicché, qualora, in sede di regolamento, venga dichiarata l’incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, è nulla la sentenza della corte d’appello che abbia pronunciato in via non definitiva sul merito prima di dichiarare sospeso il processo sulla questione di competenza. Si richiama Cass. Sez. 3, Ordinanza 16557/2008 la questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale, per cui vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi” del giudice adito e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l’ha sollevata, con la conseguenza che, qualora l’eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta. In tal caso il giudice, mancando una rituale eccezione da esaminare, qualora possa rilevare d’ufficio l’incompetenza come nella specie, venendo in evidenza la competenza territoriale inderogabile relativa al foro del consumatore , deve farlo entro la prima udienza di trattazione, a norma dell’art. 38 Cpc la violazione della preclusione alla rilevazione è deducibile in sede di regolamento di competenza ed è rilevabile d’ufficio dalla Corte di Cassazione.