RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 23 OTTOBRE 2014, N. 22579 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Area, accedente a fabbricato, espropriata unitamente ad esso - Valutazione - Natura di pertinenza autonoma o di cosa composta con il fabbricato stesso - Accertamento del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie. Ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, l’accertamento in ordine alla natura di un’area fisicamente collegata ad un fabbricato ed oggetto di espropriazione unitamente a questo, se essa presenti caratteri di autonomia pertinenziale, e quindi sia autonomamente valutabile, come area edificabile o agricola, rispetto al fabbricato cui accede, o se costituisca cosa composta con il fabbricato stesso, che traendo da essa luce ed aria, non possa essere utilizzato se non in stretto collegamento con l’area, è questione di fatto, attribuita al vaglio del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della congruità della motivazione Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto non censurabile l’accertamento ivi effettuato in ordine alla complessiva considerazione unitaria di un compendio immobiliare di interesse storico-artistico, costituito da un castello con annessa area cortilizia . Non si rilevano precedenti specifici. SEZIONE PRIMA 23 OTTOBRE 2014, N. 22575 SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - IN GENERE. Sindaco - Decadenza dalla carica ex art. 2399 cc perché dipendente della società - Automaticità - Conseguenze - Esperibilità nei suoi confronti dell’azione ex art. 146 legge fall. - Esclusione. La decadenza dalla carica di sindaco di chi si trovi nella situazione di ineleggibilità prevista dall’art. 2399 cc nella specie, quale dipendente della società , opera automaticamente, con la conseguenza che nei confronti della parte, che non abbia mai ricoperto la carica di sindaco, non può esercitarsi l’azione di responsabilità ex art. 146 legge fall Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 7902/2013 in tema di società di capitali, il rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita, sancito dall’art. 2399 cc nel testo, applicabile ratione temporis”, anteriore al D.Lgs. 6/2003 come causa di ineleggibilità alla carica di sindaco delle società per azioni, o di decadenza dall’ufficio in ipotesi di avvenuta elezione, è configurabile non soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame riguardante lo svolgimento di attività professionali, rese anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere non saltuario né occasionale In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo il corrispondente motivo di impugnazione, ha ritenuto concretamente incompatibile con la carica di sindaco della società poi fallita, invocata dal ricorrente quale ragione giustificativa del credito di cui aveva chiesto l’insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento di quest’ultima, la contemporanea, reiterata ed incisiva prestazione professionale da lui svolta, in un limitato arco di tempo e con l’intesa della sua onerosità, per conto della medesima società . SEZIONE PRIMA 17 OTTOBRE 2014, N. 22046 SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI – AMMINISTRATORI. Rapporto tra società e amministratore - Natura - Individuazione - Contratto d’opera - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di determinazione del compenso non pattuito al momento della nomina. I compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell’impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand’anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all’attività di un prestatore d’opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d’opera, intellettuale o non intellettuale. Ne consegue che, al fine della liquidazione del compenso all’amministratore non determinato dalle parti al momento della nomina, non è consentito alcun riferimento automatico alle tariffe dei dottori commercialisti. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza 4769/2014 il credito costituito dal compenso in favore dell’amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 2, cc, atteso che egli non fornisce una prestazione d’opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cc non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l’ opus” e cioè l’amministrazione che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d’opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d’impresa.