RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 16 MARZO 2015, N. 5160 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI RESPONSABILITÀ RIVALSA DELL’ENTE ASSICURATORE. Azione di regresso dell’INAIL contro il datore di lavoro Termine triennale per l’esercizio dell’azione Natura Di prescrizione Mancato inizio del procedimento penale Decorrenza Dalla data di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato o di costituzione della rendita Fondamento. In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall’art. 112 del Dpr 1124/1965, che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa , il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato. In senso conforme, Sez. L, Sentenza 5134/2011 in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro può essere esercitata nel termine triennale previsto dall’art. 112 del Dpr 1124/1965, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato. In senso difforme i Sez. L, Sentenza 10950/2000 in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia v. sent. cost. 102/1981, 118/1986 e 372/1988 , può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile salvo il riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale . Ne consegue che, divenendo l’INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l’azione che è di prescrizione quando vi è stato l’accertamento giudiziale in sede penale ed è, invece, di decadenza quando tale accertamento è mancato in detta sede non decorre più necessariamente come accadeva nel quadro normativo antecedente alle citate pronunce della Corte costituzionale dalla sentenza penale sul fatto-reato da cui è derivato l’infortunio, ma decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l’Istituto ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. ii Sez. L, Sentenza 968/2004 il termine triennale di prescrizione dell’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell’infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, e non dalla data dell’infortunio, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale, senza che rilevi in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell’INAIL, dal combinato disposto degli artt. 10, 11, 111 e 112 del Dpr 1124/1965 e dagli interventi della Corte costituzionale è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l’INAIL non può esercitare l’azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell’escusso, ovvero prima dell’estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero.