RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 16 FEBBRAIO 2015, N. 3022 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI. Art. 184, comma 1, ultima parte, legge fall. - Terzo datore di ipoteca - Applicabilità - Fondamento - Socio illimitatamente responsabile di società di persone prestatore di ipoteca - Applicabilità - Esclusione. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI. Credito garantito da ipoteca rilasciata da socio illimitatamente responsabile di società di persone - Soddisfazione integrale in sede concordataria - Necessità - Fondamento - Mancata integrale soddisfazione - Obbligazione residua in capo al socio - Sussistenza - Applicabilità dell’art. 184, comma 2, legge fall. - Esclusione. SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - IN GENERE. Socio illimitatamente responsabile - Garanzia ipotecaria per un debito della società - Costituzione - Garanzia per un’obbligazione propria - Configurabilità. • L’art. 184, comma 1, ultima parte, legge fall., per il quale i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo o alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 legge fall., secondo il testo modificato dall’art. 33 del d.l. n. 83/2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134/2012 conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, trova la sua ragione giustificativa nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale o reale, stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti. Pertanto, poiché l’esclusione dell’effetto esdebitatorio opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali sia per le garanzie reali, rientra senz’altro nell’ambito applicativo della menzionata disposizione il terzo datore di ipoteca, ma non anche il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che ha prestato ipoteca per un debito sociale, non potendo questi considerarsi terzo rispetto alla medesima società. • Il credito nei confronti di una società di persone garantito da ipoteca rilasciata dal socio illimitatamente responsabile va riconosciuto come credito ipotecario nell’ambito del concordato preventivo della medesima società regolato dalle disposizioni anteriori alla riforma di cui al d.l. n. 35/2005, convertito con modifiche nella l. n. 80/2005 , ove va soddisfatto in misura integrale - e, comunque, nei limiti di capienza del bene ipotecato - in ragione della previsione dell’art. 177, comma 2, legge fall. e della necessità di non prevedere un trattamento differenziato del creditore ipotecario rispetto alla procedura fallimentare qualora ciò non avvenga, residua l’obbligazione in capo al socio per quanto non corrisposto dalla società in sede di esecuzione del concordato, non trovando applicazione la previsione di cui all’art. 184, comma 2, legge fall. e salvo, in ogni caso, il regresso nei confronti degli altri soci coobbligati. • La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, l’atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma per un’obbligazione propria. • In ordine al primo principio, si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza 5424/1992 il credito, assistito da ipoteca su immobile che il debitore abbia già alienato al momento dell’ammissione al concordato preventivo, si estingue, per effetto dell’esecuzione del concordato, solo nei limiti della percentuale concordataria, non anche per la porzione residua, la quale continua a godere della garanzia ipotecaria nei confronti del terzo acquirente, soggetto all’azione esecutiva ove non si avvalga della facoltà di rilasciare il bene o di liberarlo dall’ipoteca . • Con riguardo al secondo, si vedano i Sez. 1, Sentenza 1688/1999 l’art. 184, secondo comma della legge fall., ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso , ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano, prima di divenire tali, prestato fideiussione, considerato che il comma 1 di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso , si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi - nel concordato come nel fallimento - proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali e diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali. ii Sez. 1, Sentenza 7273/2010 il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l’efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che ai fini dell’opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 147 della legge fall., dei soci illimitatamente responsabili. iii Sez. 1, Sentenza 29863/2011 nel concordato preventivo proposto da società con soci illimitatamente responsabili, l’omologazione della proposta non estende i suoi effetti remissori, ai sensi dell’art. 184, secondo comma, legge fall., anche in favore del socio che, avendo prestato fidejussione per debiti della società ed a favore di un terzo creditore di questa, successivamente non rivesta più la predetta qualità al momento della citata omologa, dovendo allora l’ex socio, cui non si applica l’art. 10 legge fall., essere considerato, ai fini del concorso, alla stregua di un terzo garante ne conseguono, da un lato, l’irrilevanza dell’accertamento dell’epoca della perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile rispetto all’apertura del concordato e, dall’altro, nei confronti del creditore sociale, la responsabilità piena di tale ex socio, in virtù dell’obbligazione fidejussoria assunta, poiché debito proprio, del tutto distinto da quelli sociali. • Il terzo principio ha ricomposto il contrasto esistente. La posizione risultata prevalente era già stata affermata da 1 Sez. 1, Sentenza 12310/1999 la posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege”, poiché mentre quest’ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore artt. 1949 e 1950 cc , il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall’esercizio dell’attività comune al cui svolgimento, data l’assenza di un’organizzazione corporativa, partecipa direttamente artt. 2257 e 2258 cc , ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all’atto dei conferimenti art. 2280 cc , onde l’impossibilità di ammettere ex art. 1954 cc un’azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l’inapplicabilità degli artt. 1953, 1955 e 1957 cc, che hanno la loro giustificazione nell’esigenza di salvaguardare la possibilità del regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri. 2 Sez. 1, Sentenza 18312/2007 la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, prevista dall’art. 2313 cc, è personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo del creditore di escutere il patrimonio sociale artt. 2304 e 2318 cc . Pertanto l’atto con cui il socio accomandatario di una s.a.s. rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma per un’obbligazione propria, con la conseguenza che il creditore il quale, in relazione ad un credito verso la società, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipotecario del fallito, non già mero titolare d’ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito. La posizione recessiva era stata espressa da Sez. 1, Sentenza 4528/2014 e valida la fidejussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi ne consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 cc, non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege” dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso beneficium excussionis”, di cui all’art. 2304 cc, posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società.