RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 15 GENNAIO 2015, N. 604 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE. Azioni nunciatorie contro la P.A. - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. In tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l’attore denunci attività materiali dell’amministrazione che possano recare pregiudizio a beni di cui egli si assume proprietario o possessore e il petitum ” sostanziale della domanda tuteli un diritto soggettivo, come nel caso in cui l’attore deduca la mancata esecuzione dell’ordinanza comunale di demolizione di un fabbricato pericolante che sovrasti la sua proprietà. In senso conforme, Cass. Sez. U, ordinanza n. 4633/2007 in tema di azioni nunciatorie nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta si denuncino mere attività materiali della p.a., che possano recare pregiudizio a beni di cui il privato assume essere proprietario o possessore, e, in relazione al petitum” sostanziale della sottostante pretesa di merito, la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato di pericolo denunciato, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 4 della l. n. 2248/1865, all. E. SEZIONI UNITE 18 FEBBRAIO 2015, N. 3184 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE. Sospensione cautelare dell’avvocato - Presupposti - Strepitus fori” - Requisiti - Concretezza ed attualità - Necessità - Conseguenze. In tema di giudizio disciplinare nei confronti dell’avvocato, lo strepitus fori ”, quale presupposto della sospensione cautelare dall’attività, ai sensi dell’art. 43 del r.d.l. n. 1578/1933, deve essere effetto concreto ed attuale dell’imputazione penale del professionista, sicché il consiglio dell’ordine non può adottare la misura sospensiva per evitare un clamore soltanto prevedibile o solo astrattamente collegato al processo penale. Si veda Cass. Sez. U, sentenza n. 19711/2012 in caso di procedimento penale a carico di avvocato, l’art. 43, terzo comma, r.d.l. 1578/1933 conferisce al consiglio dell’ordine il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall’attività professionale, sulla base di una valutazione d’incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell’incolpazione, riservata al giudice penale è, quindi, legittima la sospensione dall’attività professionale, qualora motivata con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza e con riguardo allo strepitus fori”, testimoniato da articoli di stampa apparsi sui quotidiani ed ancora attuale, non avendo rilievo, pertanto, il tempo trascorso tra la commissione dei fatti penalmente rilevanti e l’adozione della misura cautelare in sede disciplinare, né la circostanza che il relativo procedimento sia stato da tempo avviato. SEZIONI UNITE 16 FEBBRAIO 2015, N. 3023 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE. Codice deontologico del 2014 - Applicazione ai procedimenti in corso - Condizioni - Fondamento. In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della l. n. 247/2012, recepito il criterio del favor rei ”, in luogo del criterio del tempus regit actum ”. Si richiamano i Sez. U, sentenza n. 15120/2013 in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, che hanno natura amministrativa, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole, onde al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva comminato - ad un avvocato che aveva richiesto, in sede penale, l’applicazione della sanzione di un anno e dieci mesi di reclusione e di euro centoquaranta di multa per i delitti di cui agli artt. 476, 479 e 482 c.p. - la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo vigente al momento del fatto, sebbene la stessa sia stata sostituita da quella della radiazione per effetto della l. n. 247/2012 . ii Sez. U, sentenza n. 11025/2014 in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della l. n. 247/2012, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens” introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge 247 cit