RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 26 SETTEMBRE 2014, N. 20393 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE. Documenti - Produzione - Art. 99 legge fall. come modificato dal D.Lgs. 5/2006 - Autorizzazione del giudice - Limiti. In tema di opposizione allo stato passivo, l’autorizzazione del giudice prevista dall’art. 99 l. fall. nel testo, ratione temporis ”, applicabile a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5/2006 è richiesta solo per la produzione di nuovi documenti in udienza, non anche per quella effettuata unitamente al ricorso introduttivo. In senso conforme, sez. I, sentenza n. 6621/2010 nel giudizio di opposizione allo stato passivo - che, nella disciplina introdotta con il d.lgs. n. 5/2006, ha natura impugnatoria ed è fondato sul principio dispositivo, nonché sulle ordinarie regole di ripartizione dell’onere della prova - il potere del tribunale di autorizzare la produzione di ulteriori documenti, diversi da quelli prodotti con il ricorso in opposizione, secondo quanto previsto dall’art. 99, ottavo comma, della l. fall., nel testo stabilito dal d.lgs. n. 5/2006, anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 6, quarto comma, del d.lgs. n. 169/2007, è funzionale alla loro eventuale indispensabilità per la decisione, e può trovare giustificazione solo nella precedente provata impossibilità di produrli, non potendo essere invocato dalla parte per supplire alla decadenza derivante dal proprio precedente comportamento omissivo. Ne consegue che, di regola, è insindacabile, in sede di legittimità, il mancato esercizio da parte del tribunale del potere officioso di autorizzare la produzione di nuovi documenti. SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 9 SETTEMBRE 2014, N. 18922 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO - IN GENERE. Credito del professionista - Attività svolta in vista della presentazione dell’istanza di autofallimento - Prededuzione ex art. 111, secondo comma, legge fall. - Configurabilità - Fondamento. Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall’abrogazione dell’art. 182 - quater , comma 4, l. fall. ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012. In senso conforme a Sez. I, sentenza n. 8533/2013 il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, senza che, in senso contrario, possa essere invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dall’art. 182 quater della legge fall., che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è stata superata dal successivo intervento operato con la l. n. 122/2010. b Sez. I, sentenza n. 8958/2014 il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell’ambito dell’accertamento previsto dall’art. 111 - bis l. fall., l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Invero, l’art. 111, comma 2, l. fall. allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura.