RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 11 DICEMBRE 2014, N. 26098 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - IN GENERE. Declinatoria di giurisdizione da parte della Giunta per le elezioni - Sindacato di Cassazione - Esclusione - Fondamento. In tema di elezione del Parlamento, il principio di autodichia affida esclusivamente alle Camere, tramite le rispettive Giunte delle elezioni, la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali, sicché la Corte di cassazione non può sindacare se le Giunte stesse abbiano correttamente negato la loro giurisdizione su una controversia elettorale. Si richiama, Cass. Sez. U, Ordinanza 3731/2013 in tema di operazioni elettorali riguardanti l’elezione del Parlamento, l’art. 87 del Dpr 361/1957 - il quale stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall’art. 66 Cost., che è espressamente riservata all’assemblea elettiva la convalida dell’elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente - affida la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all’ammissione delle liste, alla funzione giurisdizionale esclusiva delle Camere tramite le rispettive Giunte parlamentari, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito, anche di natura cautelare, da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo. SEZIONI UNITE 3 DICEMBRE 2014, N. 25572 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE. Domanda al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo - Effetti - Interruzione della prescrizione dell’azione risarcitoria successivamente esercitata contro la P.A. dinanzi al giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. In tema di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, la domanda di annullamento dell’atto proposta al giudice amministrativo - nell’assetto normativo anteriore alla legge 205/2000, che ha concentrato presso tale giudice la tutela risarcitoria con la demolitoria - esprime la volontà del danneggiato di reagire all’azione autoritativa illegittima e, quindi, interrompe per tutta la durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, successivamente esercitata dinanzi al giudice ordinario. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 9040/2008 la possibilità di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo senza la necessaria pregiudiziale impugnazione dell’atto lesivo, sussistente già prima che l’art. 35 del D.Lgs. 80/1998, come sostituito dall’art. 7 della legge 205/2000, concentrasse nella cognizione del giudice amministrativo la tutela demolitoria e quella risarcitoria, comporta che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento decorre dalla data dell’illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo, non costituendo l’esistenza dell’atto amministrativo un impedimento all’esercizio dell’azione. Peraltro, la domanda di annullamento dell’atto proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all’azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato da Corte cost. 77/2007, per cui la pluralità dei giudici ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vanificazione della tutela giurisdizionale.