RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 1 DICEMBRE 2014, N. 25368 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO – ISCRIZIONE Domanda di un praticante per l’iscrizione all’albo degli avvocati - Rigetto per condanna penale già valutata a fini disciplinari - Bis in idem” - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. Non viola il divieto di bis in idem” il Consiglio dell’ordine che, dopo aver valutato a fini disciplinari la condanna penale subita da un praticante avvocato, ne faccia motivo di rigetto della sua domanda di iscrizione all’albo degli avvocati, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del Rd 1578/1933, atteso che la verifica dei requisiti soggettivi per l’iscrizione non ha natura disciplinare. Questione nuova. Si richiama Cass. Sez. U, sentenza n. 10137/2004 ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, l’art. 17, primo comma, numero 3 , del Rd 1578/1933 prevede - con una norma tuttora in vigore - il requisito della condotta specchiatissima ed illibata”. La sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali - ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense - siano idonee anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense. cfr. Corte cost., sentenza 311/1996 . SEZIONI UNITE 25 NOVEMBRE 2014, N. 25012 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE. Valutazione di equità ai fini disciplinari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. L’aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, in quanto l’art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, vieta l’accordo quotalizio che preveda un compenso sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio. Principio enunciato in fattispecie soggetta, ratione temporis” , alla disciplina introdotta dal Dl 223/2006, conv. in legge 248/2006 . Si richiama Cass. Sez. U, sentenza n. 21585/2011 in tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell’illecito disciplinare, per violazione dell’art. 45 del codice deontologico forense, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l’esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un’ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite secondo la previgente formulazione dell’art. 45 cit., applicabile ratione temporis” , che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l’esito favorevole della lite . SEZIONI UNITE 25 NOVEMBRE 2014, N. 25011 ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL’ISTRUZIONE - IN GENERE. Sostegno scolastico al portatore di handicap - Piano educativo individualizzato” - Definizione - Conseguenze - Successiva riduzione autoritativa delle ore di supporto - Discriminazione indiretta - Configurabilità - Condizioni - Repressione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza. In tema di sostegno all’alunno in situazione di handicap, il piano educativo individualizzato”, definito ai sensi dell’art. 12 della legge 104/1992, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell’infanzia, pur non facente parte della scuola dell’obbligo. Quindi, la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario. Si richiamano a Sez. U, ordinanza n. 7103/2009 le controversie relative al servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998 e successive modificazioni , come inciso dalla sentenza 204/2004 della Corte costituzionale, concernendo provvedimenti adottati dalla P.A. nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali in materia di pubblici servizi, come nella ipotesi ricorrente nella specie in cui, chiedendo l’aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore, si mette in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell’organizzazione del servizio. b Sez. U, ordinanza n. 17664/2013 rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il giudizio relativo al servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 80/1998, e successive modificazioni, come inciso dalla sentenza 204/2004 della Corte costituzionale e finalizzato alla condanna di un Comune all’esecuzione di interventi edilizi di tipo strutturale per l’eliminazione delle barriere architettoniche impeditive dell’accesso a locali pubblici, appartenendo tale controversia al novero di quelle aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio , che a norma dell’art. 133, comma 1, lettera f , del D.Lgs. 104/2010, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo .