RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 31 OTTOBRE 2014, N. 23256 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE. Convenzione di lottizzazione - Mancata stipula causata da atti illegittimi del Comune - Domanda risarcitoria del privato - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento . La domanda risarcitoria del privato per i danni causati da atti illegittimi del Comune nella specie, varianti urbanistiche che abbiano impedito la stipula della convenzione di lottizzazione appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di domanda in materia di accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo discrezionale, cui corrisponde un interesse legittimo di tipo pretensivo. Si richiama, Cass. Sez. U, Sentenza 15388/2009 la domanda proposta dal privato di risarcimento dei danni causati dalla condotta inerte del Comune nell’approvazione di una convenzione di lottizzazione - la quale, essendo diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e l’esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 241/1990 - appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo la domanda di tutela connessa ad un comportamento dell’ente locale lesivo di interessi legittimi pretensivi alla conclusione positiva del procedimento di approvazione della convenzione, svolto nell’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale, tutelabile insieme al conseguenziale diritto al risarcimento del danno . SEZIONI UNITE 27 OTTOBRE 2014, N. 22745 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE. Pronuncia di merito del giudice ordinario od amministrativo - Giudicato implicito sulla giurisdizione - Sussistenza - Successive controversie tra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti ad un giudice diverso - Contestazione della giurisdizione - Esclusione - Fondamento. Il passaggio in giudicato di una pronuncia del giudice ordinario o del giudice amministrativo recante statuizioni sul merito di una pretesa riferita ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di quel giudice su detto rapporto, a prescindere da un’esplicita declaratoria in tal senso, sicché le parti non possono più contestarla nelle successive controversie tra le stesse, fondate sul medesimo rapporto ed instaurate davanti ad un giudice diverso, in quanto il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, perseguendo entrambi il fine di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni. In senso conforme, Sez. L, Sentenza 6966/2013 allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito. Nella specie la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, pronunciando sul ricorso proposto avverso una sentenza con cui era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Rete Ferroviaria s.p.a. su una domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, ha escluso la possibilità di rilevare la questione della spettanza della giurisdizione alla Corte dei conti . SEZIONI UNITE ORDINANZA 24 OTTOBRE 2014, N. 22612 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Controversia promossa dallo straniero per il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. La controversia promossa dallo straniero nei confronti del Ministero degli esteri per il risarcimento del danno da ritardo nel rilascio del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a , n. 1, C.p. amm., non essendo dedotta la violazione del diritto soggettivo al ricongiungimento familiare, ma l’inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto il suo riconoscimento, senza che ne derivi illegittimità costituzionale, in quanto il giudice amministrativo assicura una tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita dal giudice ordinario. Non si segnalano precedenti in termini.