RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 14 LUGLIO 2014, N. 16101 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE. Prova del credito - Produzione di documenti in sede di verifica dei crediti - Istanza di acquisizione della documentazione contenuta nel ricorso in opposizione - Legittimità - Condizioni - Fondamento. Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda ex art. 93 l. fall. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 l. fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio” . Peraltro, qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem” a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. Si richiamano i Sez. 6 - 1, ordinanza n. 22711/2010 il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato - ai sensi dell’art. 99 legge fall., novellato dal d.lgs. 169/2007 - dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, per cui il materiale probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 Cpc, ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo tale principio opera sin dalla fase della verifica dei crediti avanti al giudice delegato decidendo tale organo, ex art. 95 legge fall., nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati. Affermando detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il tribunale non aveva acquisito d’ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore, gli uni e l’altra, nel giudizio di opposizione allo stato passivo . ii Sez. 6 - 1, ordinanza n. 493/2012 in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l’esame nel merito dell’opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti come prescritto alla parte, ai sensi dell’art. 99, comma secondo, n. 4 legge fall., a pena di decadenza , né può essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti . SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 11 LUGLIO 2014, N. 16049 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI – NUOVE. Revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato d’insolvenza - Contestazione - Eccezione in senso lato - Ammissibilità nel giudizio di appello - Sussistenza - Inerzia del convenuto - Conseguenze - Inversione dell’onere della prova - Esclusione. In tema di revocatoria fallimentare, il silenzio serbato dal convenuto nel giudizio di primo grado in ordine alla conoscenza dello stato d’insolvenza non ne preclude la contestazione in appello avvenuta, nella specie, nella sola comparsa conclusionale , trattandosi non di un’eccezione in senso proprio, ma di una mera contestazione dei fatti costitutivi della domanda, né rinvenendosi nel nostro ordinamento alcun principio che ne vieti la tardiva contestazione o che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto affermata dalla controparte. L’inerzia del convenuto, peraltro, nemmeno comporta un’inversione dell’onere di fornire la prova della scientia decoctionis” , la quale richiede un’esplicita ammissione della parte, ovvero che quest’ultima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento. In senso conforme, Cass. Sez. 1, sentenza n. 21087/2005 in tema di revocatoria fallimentare, il silenzio serbato dal convenuto nel giudizio di primo grado in ordine alla conoscenza dello stato d’insolvenza non ne preclude la contestazione in appello, non trattandosi di un’eccezione in senso proprio, ma di una mera contestazione dei fatti costitutivi della domanda, e non rinvenendosi nel nostro ordinamento alcun principio che ne vieti la tardiva contestazione non sussistendo neppure un principio che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto affermata dalla controparte, l’inerzia del convenuto non comporta nemmeno un’inversione dell’onere di fornire la prova della scientia decoctionis”, la quale richiede un’esplicita ammissione della parte, ovvero che quest’ultima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento. SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 11 LUGLIO 2014, N. 16037 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE. Art. 92, secondo comma, Cpc - Gravi ed eccezionali ragioni” - Delimitazione - Riferimento alla natura processuale della pronuncia” - Legittimità - Esclusione. In tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia” che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento. In senso conforme, Sez. 6 - 2, ordinanza n. 26987/2011 in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, Cpc nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 263/2005 , il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato compensate le spese in un giudizio di opposizione avverso l’irrogazione di sanzione amministrativa, sul presupposto della limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia .