RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 23 OTTOBRE 2014, N. 22550 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Controversie sugli accertamenti sanitari delle commissioni mediche per l’invalidità civile - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. Le controversie sugli accertamenti sanitari delle commissioni mediche per l’invalidità civile, ai sensi dell’art. 1 della legge 295/1990, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando investano il contenuto diagnostico del verbale, poiché tali commissioni non hanno poteri autoritativi e i loro giudizi esprimono discrezionalità tecnica, non amministrativa. In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza 13665/2002 le controversie in materia di accertamenti sanitari dell’invalidità civile espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario, come espressamente previsto dall’art. 1, comma ottavo, della legge 295/1990, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all’erogazione delle prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario di cui alle leggi 118/1971 e 18/1980 , ma anche quando l’interessato deduca l’esistenza della propria condizione invalidante ai fini del collocamento obbligatorio a norma della legge 482/1968 la cui disciplina è ora sostituita da quella recata dalla legge 68/1999 , e ciò stante la simmetrica corrispondenza dell’ambito della disposta attribuzione giurisdizionale con quello della competenza delle commissioni mediche, alle quali, ai sensi del comma primo del medesimo art. 1 della legge 295/1990 e della successiva legislazione confermativa , è devoluto l’accertamento della condizione di minorazione anche per usufruire di benefici diversi da quelli dell’attribuzione di pensioni, assegni o indennità, ed atteso che tale accertamento è in ogni caso espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le dette commissioni prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato . SEZIONI UNITE ORDINANZA 20 OTTOBRE 2014, N. 22116 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Controversia sull’inosservanza da parte della P.A. del neminem laedere” nella gestione dei propri beni - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fattispecie. L’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere” , tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere” . Nella specie, applicando l’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato appartenere al giudice ordinario la cognizione sulla domanda per la condanna di Rete Ferroviaria Italiana alla riduzione nei limiti di tollerabilità delle immissioni rumorose prodotte dai convogli ferroviari, oltre che al risarcimento dei danni da inquinamento acustico . Si veda Cass. Sez. U, Sentenza 20571/2013 l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere”, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere”. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’illiceità delle immissioni acustiche provenienti dagli spazi esterni, adibiti a fini ludici, di pertinenza di un edificio scolastico, ritenendo, altresì, che il provvedimento adottato dal giudice di merito ai sensi dell’art. 844 cod. civ. al fine di inibirne l’utilizzazione in alcune ore del mattino non integrasse alcun profilo di interferenza con la determinazione delle modalità di esercizio del servizio scolastico . SEZIONI UNITE ORDINANZA 17 OTTOBRE 2014, N. 22034 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Domanda di risarcimento danni per lesione dell’integrità psicofisica per esposizione ad amianto - Insorgenza della patologia in data successiva al 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario. In materia di pubblico impiego, la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti della P.A. datrice di lavoro, per lesione dell’integrità psicofisica da esposizione ad amianto, appartiene, qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al 30 giugno 1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la giurisdizione quoad tempus” ex art. 69, comma 7, D.Lgs. 165/2001, va individuato nell’insorgenza della patologia. Si veda Cass. Sez. U, Sentenza 7504/2012 in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato ed altre pubbliche amministrazioni, la giurisdizione deve essere determinata quoad tempus” in base ai fatti costitutivi del diritto rivendicato tutte le volte in cui essi vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del rapporto da parte dell’amministrazione, e, invece, in base alla data dell’atto emesso da questa quando il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza dei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo infatti, l’art. 69, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, nell’escludere dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie che, sebbene introdotte successivamente alla data del 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro pubblico anteriore a tale data, utilizza una locuzione generica, che pone l’accento sul dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia sorta la controversia. Ne consegue che, con riferimento alla domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio, siccome l’atto di concessione del beneficio è caratterizzato da notevole discrezionalità, il momento in cui si determina la questione, e da cui dipende la giurisdizione, è quello dell’emanazione del provvedimento amministrativo che concede o nega l’equo indennizzo .