RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 25 GIUGNO 2014, N. 14337 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO. In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE. Regolamento di competenza - Errore materiale concernente solo una cifra del numero civico dell’indirizzo del destinatario - Reiterazione dell’impugnazione oltre il suo termine di decadenza - Inammissibilità dell’impugnazione - Esclusione - Condizioni. · In tema di regolamento di competenza, in caso di mancato deposito della ricevuta comprovante la comunicazione dell’ordinanza impugnata - effettuata in via telematica ai sensi dell’art. 136 Cpc come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. d , della legge 183/2011 - occorre fare riferimento, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, ove l’interessato non abbia invocato un termine di comunicazione successivo, alla data di deposito apposta sulla copia autentica dell’ordinanza prodotta, dovendosi escludere che la comunicazione a mezzo PEC del deposito del provvedimento abbia preceduto il deposito stesso. · In tema di notifiche, l’erronea indicazione del solo numero civico dell’indirizzo del difensore costituito destinatario dell’atto, che abbia determinato l’esito negativo della notificazione del ricorso per regolamento di competenza e, conseguentemente, il superamento del termine di decadenza per la sua proposizione, costituisce mero errore materiale e non provoca l’inammissibilità dell’impugnazione qualora la seconda notifica vada a buon fine entro un termine ragionevole, non altrimenti abbreviabile nella specie lo stesso giorno del ritiro dell’atto non notificato . · In ordine la primo principio, si richiama Cass. Sez. L, Sentenza 7469/2014 nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all’art. 327 Cpc, procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia qualora, o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine d’impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 Cpc e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello della eventuale inammissibilità. · Circa il secondo principio, si richiamano a Sez. 2, Sentenza 18074/2012 qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario . b Sez. L, Sentenza 20830/2013 qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario . c Sez. 3, Sentenza 6352/2014 l’omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell’atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, mentre l’irregolarità formale o l’incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti e la consegna dell’atto alle giuste parti in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. Nella specie, la S.C. ha ritenuto ritualmente notificato l’atto di appello, sebbene lo stesso e la relata di notificazione contenessero l’erronea indicazione del prenome del destinatario, valorizzando sia il fatto che quest’ultimo - peraltro regolarmente costituitosi - fosse la sola controparte dell’appellante, sia la duplice circostanza che l’atto non solo fosse stato notificato presso il difensore nel giudizio di primo grado, ma recasse, in altre sue parti, la corretta menzione del prenome dell’appellato .