RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA INTERLOCUTORIA 1 OTTOBRE 2014, N. 20661 FONTI DEL DIRITTO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO . Questione di legittimità dell’art. 3 del D.Lgs. 77/2002, nella parte in cui esclude gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla prestazione del servizio civile nazionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost. - Manifesta infondatezza - Esclusione. CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - RILEVANZA - IN GENERE. Rilevanza in funzione dell’enunciazione del principio di diritto ex art. 363, terzo comma, Cpc - Configurabilità - Fondamento. · Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale, così precludendo loro, con misura non proporzionata, né ragionevole, il pieno sviluppo della personalità nella comunità di accoglienza. · La rilevanza della questione di legittimità costituzionale può essere affermata dalla Corte di cassazione anche quando la norma denunciata sia destinata a trovare applicazione nell’enunciazione del principio di diritto, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, Cpc, in quanto la funzione nomofilattica sottesa alla pronuncia nell’interesse della legge non si esaurisce nella dimensione statica della legalità ordinaria. · In ordine al primo enunciato non si rilevano precedenti in termini. · Con riferimento al secondo, si richiama Cass. Sez. 2, Sentenza 6237/2000, secondo cui la questione di legittimità costituzionale è rilevante solo quando investa una norma dalla cui applicazione dipende la definizione del giudizio. Ciò postula, nel giudizio di gravame, che l’impugnazione non risulti per altri versi, inammissibile o improcedibile o anche destituita di fondamento, non potendo invocarsi l’intervento della Corte Costituzionale a fini meramente esplorativi e, ciò solo per dare ingresso ad una impugnazione non consentita allo stato dall’ordinamento positivo, indipendentemente dall’esito della controversia in corso .