RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 26 GIUGNO 2014, N. 14502 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Immigrazione - Diniego di permesso di soggiorno - Appello - Forma - Atto di citazione - Verifica della tempestività del gravame - Dalla data di notifica dell’atto introduttivo. In materia di immigrazione, l’appello, ex art. 702 quater” Cpc, contro l’ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all’art. 30, comma 1, lett. a , del D.Lgs. 286/1998, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata. Si richiama, Cass. Sez. U, Sentenza 2907/2014 nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell’art. 23 della legge 689/1981, come modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 40/2006, e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti Cpc. SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 24 GIUGNO 2014, N. 14268 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Immigrazione - Ricorso proposto avverso il decreto di espulsione - Successiva concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari - Effetti - Cessazione dell’efficacia del decreto e della materia del contendere - Persistenza dell’interesse all’annullamento del decreto di espulsione - Esclusione - Fondamento. In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale per motivi umanitari rende inefficace il precedente decreto di espulsione, divenuto ineseguibile, sicché, nel giudizio proposto avverso quest’ultimo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse all’annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell’interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito. Non si rinvengono precedenti in termini. SEZIONE SESTA – PRIMA ORDINANZA 24 GIUGNO 2014, N. 14267 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Immigrazione - Decreto di espulsione - Impugnazione - Mancata comparizione del difensore del ricorrente - Rigetto previa valutazione di non manifesta illegittimità del decreto impugnato - Difetto assoluto di motivazione - Sussistenza. È viziato da difetto assoluto di motivazione il provvedimento con il quale il giudice di pace, nel procedimento già disciplinato dagli artt. 13, commi 8, 9 e 10, e 13 bis del D.Lgs. 286/1998, ed oggi dall’art. 18 del D.Lgs. 150/2011, si limiti, in ipotesi di assenza ingiustificata del difensore del ricorrente, a rigettare il ricorso in forza di una mera valutazione di non manifesta illegittimità del decreto di espulsione impugnato. Non si rinvengono precedenti in termini.